I dannati di Guantanamo

E’ di questi giorni la notizia che gli Usa hanno rilasciato quattro dei 598 detenuti a Campo Delta, la prigione allestita nella base navale di Guantanamo a Cuba. Questa notizia ha illuminato per un attimo i bassifondi della Storia Ufficiale, il retrobottega dove la Potenza militare americana ha realizzato la discarica delle scorie umane prodotte dalla teoria della guerra permanente al terrorismo.

A questo punto la notizia non è il rilascio di quattro prigionieri, ma il fatto che 594 persone sono ancora detenute nelle gabbie della Base di Guantanamo. La domanda è, quale diritto regola lo status di queste persone e la loro sorte futura?. Ed ancora, esiste un diritto a Guantanamo?

Per rispondere a questa domanda dovremmo capire a quali canoni risponde la c.d. “guerra al terrorismo”.

La “guerra al terrorismo” è un concetto dai confini molto sfumati, che consente spericolate operazioni di scavalcamento delle regole interne ed internazionali, sia quelle relative ai conflitti armati (la guerra) sia quelle relative alla coercizione penale dei fatti di criminalità (come il terrorismo).

E’ stata proprio la necessità di condurre una guerra senza quartiere al terrorismo che George W. Bush, ha invocato per giustificare la sua Direttiva militare, concernente la “detenzione, il trattamento ed il processo dei non-cittadini nella guerra contro il terrorismo” emanata il 13 novembre 2001.

Con questa Direttiva è stato creato un diritto speciale ed un Tribunale speciale riservato ai “non americani” sospettati di appartenere ad Al Qaida o ad altre organizzazioni terroristiche.

Per i processi celebrati dalle Corti Militari, previste da tale Direttiva non si applicano i principi di diritto e le regole in tema di prove generalmente riconosciute nei processi relativi a casi criminali dalle Corti distrettuali degli Stati Uniti. Inoltre la Direttiva delega il Ministro della difesa a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la detenzione ed il processo dei sospettati di terrorismo, addirittura a istituire i giudici, incaricare i pubblici ministeri, fissare le regole di procedura riguardanti l’acquisizione delle prove, la fase preliminare, il giudizio e la fase successiva, tenendo conto che il Tribunale militare (più opportunamente chiamato: commissione militare) può sedere in ogni tempo ed in ogni luogo, e che il processo si può concludere anche con la condanna all’ergastolo o a morte, senza possibilità di proporre appello.

La guerra al terrorismo ha partorito quindi un primo mostro. Con la direttiva del 13 novembre Bush ha creato un Tribunale davvero speciale, del quale è impossibile trovare dei precedenti negli ordinamenti fondati su costituzione o sul principio dello Stato di diritto (rule of the law). Questo simulacro di giustizia è apparso inaccettabile persino agli ambienti conservatori americani. In un editoriale del 15 novembre 2001 , William Safire, editorialista del New York Times ha bollato con parole di fuoco le Commissioni militari di Bush, definendole “Tribunali Canguro” ed osservando che non si tratta di una istituzione giudiziaria ma di una trasformazione dittatoriale del potere esecutivo, che verrebbe ad assumere i ruoli di investigatore, pubblico ministero, giudice, carceriere e boia.

Mentre l’Amministrazione americana predisponeva strumenti di coercizione penale extra-ordinem, nel frattempo la guerra reale si dispiegava sul territorio dell’Afganistan, dove combattevano, con scarso entusiasmo le truppe dei talebani, affiancati da quella sorta di brigata islamica internazionale che era stata convocata, armata ed addestrata in Afganistan allo scopo di contrastare l’invasione sovietica.

Com’è noto i Talebani hanno offerto una resistenza molto limitata all’avanzata dell’Alleanza del nord sostenuta dalla potente macchina bellica americana e si sono arresi in massa, oppure si sono dileguati.

Quelli che non sono stati eliminati, come è avvenuto a Mazar-I- Sharif, sono rimasti detenuti nella mani dell’Alleanza del Nord e poi del nuovo Governo Afgano come prigionieri di guerra.

Un cospicuo numero di queste persone – molto probabilmente quasi tutti appartenenti alla brigata islamica internazionale – sono stati prelevati dalle Forze Armate americane e trasportati nella base americana di Guantanamo a Cuba a partire dal dicembre 2001/gennaio 2002.

Le cronache dell’epoca ci hanno fatto vedere immagini poco edificanti di persone bendate, ammanettate, incappucciate, rasate, stordite da sedativi ed infilate, al loro arrivo, in piccole gabbie a cielo aperto.

Non sono queste certo le condizioni in cui possono essere detenuti e trasportati i prigionieri di guerra.

E’ appena il caso di ricordare che la III Convenzione di Ginevra del 1949 che regola la condizione dei prigionieri di guerra prevede che “i prigionieri di guerra hanno diritto in ogni circostanza al rispetto della loro persona e del loro onore.” (art.14), che “tutti gli effetti e gli oggetti d’uso personale resteranno in possesso dei prigionieri di guerra..”(art.18) e che “il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità ed in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe delle potenze detentrici” (art.20).

Appena è iniziata la deportazione dei prigionieri a Guantanamo è sorta una controversia (tenuta riservata com’è prassi) fra gli USA ed il Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ente internazionale delegato a effettuare la sorveglianza sul trattamento dei prigionieri di guerra (art. 126), in quanto il CICR, considerando i detenuti prigionieri di guerra, ha chiesto alla Potenza detentrice di attivare tutte le garanzie previste dalle Convenzioni internazionali.

Gli Stati Uniti hanno espressamente rifiutato di riconoscere lo status di “prigionieri di guerra” ai miliziani trasferiti nella base di Guantanamo, sostenendo che non si trattava di belligeranti, ma di terroristi, hanno però dichiarato che avrebbero applicato in generale i principi della III Convenzione di Ginevra. Per questo, alla fine, alla Croce Rossa è stato consentito di visitare i prigionieri, per censirli e metterli in contatto con le loro famiglie, come prevede la Convenzione di Ginevra. La prima visita è avvenuta il 18 gennaio 2002. Il Comitato internazionale della Croce Rossa non ha sollevato alcuna protesta, né fatto alcuna osservazione pubblica sul trattamento riservato ai prigionieri di Guantanamo in quanto – come dichiarato nel comunicato stampa emesso lo stesso giorno della prima visita – il Comitato non fa dichiarazioni pubbliche sul trattamento dei prigionieri e sulle loro condizioni di detenzione.

Le proteste sono venute dalle Organizzazioni internazionali attive nel campo della difesa dei diritti dell’uomo, come Amnesty International e Human Rights Watch che hanno contestato il rifiuto di applicare ai detenuti lo status di prigionieri di guerra ed hanno paventato il pericolo del ricorso alla tortura come strumento dell’attività investigativa portata avanti dalle autorità militari.

In effetti la III Convenzione di Ginevra, all’art. 4 reca una definizione molto ampia dei soggetti che devono essere considerati prigionieri di guerra, includendovi, non solo i membri delle forze armate di una parte in conflitto, ma anche “i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati.” Tutti coloro che sono catturati in armi nel corso di un conflitto armato devono essere considerati prigionieri di guerra. L’ampiezza di questa definizione, posta con la Convenzione del 1949, nasceva dalla necessità di evitare il ripetersi delle barbarie compiute dagli eserciti nazisti, per questo la norma non da adito ad incertezze.

Tuttavia la Convenzione prevede anche il caso che possa sorgere una controversia proprio sul riconoscimento della qualità di prigioniero di guerra. In questo caso la questione deve essere portata all’esame di un Tribunale competente, che dovrà decidere se le persone catturate rientrano nelle categorie indicate dall’art. 4.

Però l’Amministrazione Bush si è ben guardata dall’adire i propri Tribunali militari per investirli di tale questione.

Va poi rilevato che il riconoscimento della qualità di prigioniero di guerra non impedisce di processare ed eventualmente condannare il prigioniero che abbia commesso dei fatti criminosi (come gli atti di terrorismo).

Tuttavia la Convenzione prevede per il prigioniero le garanzie minime del giusto processo. Non consente che venga torturato, esige che sia assistito da un difensore qualificato e che sia giudicato da un Tribunale imparziale secondo gli standard previsti per i membri delle forze armate della Potenza detentrice (art. 99-106), avendo diritto all’appello o al ricorso in Cassazione o in revisione della sentenza di primo grado.

Queste garanzie – è del tutto evidente – non sono riscontrate dalla giurisdizione canguro riservata ai presunti terroristi non americani, emanata da Gorge Bush con la Direttiva del 13 novembre 2001 di cui si è detto.

E’ questo il motivo per cui l’Amministrazione americana si è ostinata, fin dal primo momento a disconoscere la qualità di prigionieri di guerra ai miliziani catturati nel corso e grazie alla guerra condotta nell’Afganistan.

Quindi i detenuti di Guantanamo, non sono prigionieri di guerra perché (presunti) criminali, però agli stessi non viene neppure riconosciuto il diritto di essere portati a giudizio e processati con le garanzie che l’ordinamento giuridico assicura a qualsiasi criminale, perché il processo è un lusso che non si può assicurare ai nemici.

Per questo Amnesty international parla di un “limbo” nel quale sono immersi i dannati di Guantanamo e non si stanca di chiedere (l’ultimo comunicato è del 1° Novembre 2002) che vengano rilasciati, se prigionieri di guerra, in quanto le ostilità sono cessate da tempo, ovvero che vengano processati, se (presunti) criminali. In questo caso però non potranno essere processati dalle Corti Canguro istituite da Bush, in quanto gli Stati Uniti sono vincolati al rispetto delle regole del giusto processo avendo aderito – sia pure di malavoglia – nel 1992 al Patto internazionale dell’ONU sui diritti civili, politici e sociali.

In attesa di sciogliere questo dilemma, il diritto fa naufragio nella baia di Guantanamo.

Autore: Domenico Gallo

Nato ad Avellino l'1/1/1952, nel giugno del 1974 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Napoli. Entrato in magistratura nel 1977, ha prestato servizio presso la Pretura di Milano, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, la Pretura di Pescia e quella di Pistoia. Eletto Senatore nel 1994, ha svolto le funzioni di Segretario della Commissione Difesa nell'arco della XII legislatura, interessandosi anche di affari esteri, in particolare, del conflitto nella ex Jugoslavia. Al termine della legislatura, nel 1996 è rientrato in magistratura, assumendo le funzioni di magistrato civile presso il Tribunale di Roma. Dal 2007 al dicembre 2021 è stato in servizio presso la Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere e poi di Presidente di Sezione. E’ stato attivo nel Comitato per il No alla riforma costituzionale Boschi/Renzi. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore o coautore di alcuni libri, fra i quali Millenovecentonovantacinque – Cronache da Palazzo Madama ed oltre (Edizioni Associate, 1999), Salviamo la Costituzione (Chimienti, 2006), La dittatura della maggioranza (Chimienti, 2008), Da Sudditi a cittadini – il percorso della democrazia (Edizioni Gruppo Abele, 2013), 26 Madonne nere (Edizioni Delta Tre, 2019), il Mondo che verrà (edizioni Delta Tre, 2022)

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