Gli eventi dello scorso 6 aprile Nassirya hanno scosso l’opinione pubblica perché l’Italia ancora non si è assuefatta alla guerra permanente ed è portata a concepire sé stessa come un Paese amante della pace e poco avvezzo alla spedizioni belliche. Per la verità non si è trattato di una battaglia, come hanno scritto impropriamente i giornali, anche se sono stati sparati 30.000 proiettili, in quanto il Ministro della Difesa, Martino, ha ufficialmente dichiarato al Parlamento che: “la nostra è una missione di pace. Chi parla di coinvolgimento dei nostri militari in una guerra stravolge la realtà.”
Per fortuna che si tratta di una missione di pace, altrimenti dovremmo abituarci ad uno stillicidio di morti e feriti. E tuttavia, siccome i morti e i feriti ci sono lo stesso, sia fra i nostri militari, sia fra i Nassiryani, ferma restando l’esecrazione per gli attacchi armati contro i nostri militari, rimane il problema di sapere se uccidere i Nassiryani sia solo un pochino disumano, o forse anche un tantino illegale.
A questo riguardo occorre chiedersi se il diritto può offrire dei parametri per valutare se un evento un tantino disumano, come quella di uccidere un Nassiryano, sia censurabile anche dal diritto e quali siano le regole applicabili nel far west iracheno.
Com’è noto il contingente militare italiano opera in una situazione in cui il territorio dell’ex Stato iracheno continua ad essere sottoposto all’occupazione militare delle Potenze belligeranti, che la esercitano tramite la CPA (Autorità Provvisoria di Coalizione). Opera, pertanto, in un territorio occupato, sotto il comando unificato delle Potenze occupanti.
Non interessa di definire se le Forze armate italiane siano anch’esse forze di occupazione in senso proprio: quel che è certo è che il contingente militare italiano, come del resto la stessa CPA, è tenuto al rispetto delle norme della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, ratificata dall’Italia con la Legge 27 ottobre 1951 n. 1739, che regolano la situazione giuridica dei territori occupati nel corso di un conflitto bellico, e, perciò, soggetti alla sovranità ed all’amministrazione delle Potenze occupanti.
Tale Convenzione, com’è noto, detta delle norme stringenti a tutela delle persone che vivono nei territori occupati che, proprio per tale motivo, sono considerate “persone protette”. Va da sé che le persone protette non possono essere uccise, né ferite (art. 32), o sottoposte ad atti di coercizione o tortura (art. 31). Tali atti costituirebbero infrazioni gravi della Convenzione (ai sensi dell’art. 147) e comporterebbero, a norma dell’art. 146, l’obbligo di processare i responsabili.
Proprio al fine di rendere effettivo l’obbligo dello Stato italiano di punire le infrazioni alle Convenzioni internazionali del diritto bellico, ponendo fine ad un colpevole ritardo, è stato novellato l’art. 185 del Codice Penale Militare di Guerra (modificato dall’art. 2 della L. 31 gennaio 2002 n. 6) ed è stata introdotta una norma ad hoc, l’art. 185 bis del C.P.M.G., che punisce le altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali.
Orbene dalla comunicazione al Parlamento del Ministro della Difesa, emerge che nel corso delle operazioni compiute dal contingente militare italiano a Nassirya il 6 aprile 2004, si sono registrate “quindici vittime fra i civili iracheni”, mentre notizie di stampa indicano che i morti sarebbero 25 secondo fonti mediche, 30 o 40, secondo testimoni. Sempre da fonti di stampa emerge che fra le vittime vi sarebbero una donna e due bambini.
Se le operazioni compiute dal contingente italiano il 6 aprile non sono operazioni di guerra, allora si tratterebbe di semplici operazioni di ordine pubblico, volte al ristabilimento dell’ordine, attraverso lo scioglimento coattivo di blocchi stradali compiuti da manifestanti; operazioni di polizia che normalmente vengono compiute anche nel nostro paese, attraverso l’uso di mezzi legittimi di coazione, quando, nel corso di manifestazioni collettive vengono posti dei blocchi stradali o ferroviari che ostacolano o impediscono la libertà di circolazione dei cittadini.
Qualora delle persone vengano uccise nel corso di operazioni che comportano il ricorso a mezzi coercitivi da parte di forze armate o di polizia, è compito dell’Autorità giudiziaria effettuare gli opportuni accertamenti per verificare le modalità, le circostanze e le cause della morte, al fine di escludere che siano stati compiuti dei reati nell’uso dei mezzi di coazione, ovvero di trarre a giudizio i responsabili, nell’ipotesi che i reati siano stati effettivamente commessi.
Lo stesso principio si deve applicare alle operazioni di ordine pubblico compiute dalle Forze Armate nei territori occupati, al fine di verificare se l’uccisione delle persone protette sia frutto di uso lecito di mezzi di coazione, ovvero costituisca un abuso, risolvendosi in una violazione delle norme delle Convenzioni internazionali che tutelano il diritto alla vita delle persone protette.
E’ stupefacente constatare che l’Autorità politica che è istituzionalmente responsabile del rispetto da parte delle Forze Armate italiane delle Convenzioni internazionali che vincolano il nostro Paese, si disinteressi dell’andamento delle operazioni sul campo, sino al punto di non conoscere (o di non voler fornire) il numero esatto, e di non identificare le persone protette che sono state private della vita a seguito delle operazioni compiute dalle Forze Armate italiane.
La latitanza dell’Autorità politica, rende tanto più necessario, nel contesto dello Stato di diritto, l’intervento di controllo dell’Autorità Giudiziaria, che deve accertare, con l’equilibrio ed il rigore previsto dalla legge, l’effettivo svolgimento dei fatti e prendere conoscenza di tutti gli episodi da cui sia derivato pregiudizio ai diritti di ogni singola persona protetta.
Ciò comporta la necessità di identificare ogni persona protetta che sia vittima di atti di violenza (ancorché legittimi) compiuti dalle Forze Armate italiane, accertare le cause della morte e le modalità che l’hanno determinata, identificare i responsabili, al fine di verificare se la morte sia stata inflitta in modo lecito o illecito.
Da questo punto di vista, non possiamo accontentarci delle dichiarazioni del Ministro Martino, secondo il quale: “la reazione dei reparti italiani è stata sempre portata nel rispetto delle Regole d’Ingaggio, con particolare riguardo alla necessità ed alla proporzione dell’uso delle forze nella risposta.” Al riguardo è opportuno rilevare che le c.d. “Regole d’Ingaggio”, che non sono mai state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale o portate in altro modo a conoscenza del Parlamento, costituiscono normativa secondaria, di settore, inidonea a modificare le leggi vigenti nella Repubblica italiana, in particolare l’art. 41 del Codice Panale Militare di Pace e l’art. 53 del Codice Penale, che regolano, in via generale, l’uso legittimo delle armi.
E’ doveroso, pertanto, che l’Autorità giudiziaria competente svolga le opportune indagini, innanzitutto per restituire la dignità di un nome e di un volto alle “persone protette” uccise dal nostro fuoco amico e poi per verificare se la morte sia stata loro legalmente inflitta, nel rispetto dei principi che regolano nel nostro ordinamento giuridico l’uso legittimo delle armi, ovvero derivi da fatti costituenti reato. In questo senso è stato presentato da alcuni parlamentari e giuristi democratici un esposto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.