È di questi giorni la notizia che i Carabinieri dislocati a Nassiriya con il contingente militare italiano hanno fermato sette persone, che detenevano armi e munizioni da guerra. Quelle persone probabilmente stavano preparando un attacco contro postazioni italiane. Bene hanno fatto, pertanto, i Carabinieri ad arrestarli, sventando possibili atti aggressivi. Tali azioni, dal punto di vista del diritto si presentano come delitti contro la personalità dello Stato italiano, per il quale l’articolo 7 del codice penale prevede la punibilità secondo la legge italiana, dovunque siano commessi.
Peccato, però, che tali persone non saranno mai sottoposte ai rigori, ma soprattutto alle garanzie della legge penale e processuale italiana, in quanto una norma provvidenziale, inserita nel decreto legge relativo alla missione militare italiana in Iraq, ha legato le mani ai giudici.
E impedisce loro di procedere, se non richiesti dal Ministro della Giustizia e da quello della Difesa. E allora c’è da chiedersi che fine fanno coloro che commettono atti di ostilità contro le forze della coalizione quando vengono arrestati dalla polizia militare italiana.
Il mistero è stato svelato dal ministro della Difesa, Martino, che, il 12 maggio scorso, ha dichiarato alla Camera: «(…)I responsabili di attacchi contro le forze della Coalizione vengono fermati per non più di 48 ore e sottoposti ad un primo accertamento. Ove le indagini debbano protrarsi, i sospettati vengono consegnati al comando alleato. Al riguardo è stato firmato un memorandum di intesa con il Regno Unito per disciplinare il trasferimento dei fermati e l’osservanza delle norme del diritto internazionale applicabili in materia di trattamento dei catturati». Per quanto concerne il trattamento di tali persone, il ministro ha precisato che: «A questi soggetti deve essere garantito il trattamento previsto dall’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra: questo precetto del diritto umanitario è stato puntualmente indicato nelle direttive impartite per la missione Antica Babilonia, richiamando le Convenzioni internazionali e le previste sanzioni».
Adesso sappiamo che, mentre da noi si discute ancora del cosiddetto “mandato d’arresto europeo”, cioè di una procedura semplificata di estradizione fra gli Stati membri dell’Unione, in Iraq le forze della coalizione hanno già realizzato, senza tanti fronzoli, una sorta di “mandato d’arresto iracheno”.
Per l’Italia il mandato d’arresto iracheno si concretizza nel Memorandum d’Intesa con il Regno Unito cui ha fatto cenno il ministro Martino. Tuttavia se tale accordo disciplina anche «l’osservanza delle norme del diritto umanitario applicabili ai catturati», occorre fare chiarezza su quali siano le norme effettivamente applicabili, in quanto il richiamo all’art. 3 comune alle quattro Convenzioni, per quanto utile, è insufficiente a chiarire lo “status giuridico” delle persone arrestate dalle forze della Coalizione. Infatti, le persone in questione non sono né feriti o malati delle forze armate in Campagna (situazione disciplinata dalla I^ Convenzione), né naufraghi delle forze armate sul mare (situazione disciplinata dalla II Convenzione), né prigionieri di guerra (situazione disciplinata dalla III Convenzione), in quanto secondo il Ministro della Difesa Martino, l’Italia in Iraq «non sta combattendo alcuna guerra».
Di conseguenza lo status giuridico di tali persone, ricade nella dettagliata disciplina prevista dalla IV Convenzione di Ginevra che regola la condizione delle persone che vivono nei territori soggetti ad occupazione militare da parte di una Potenza belligerante. Tale Convenzione consente soltanto due misure privative della libertà personale delle “persone protette”: l’internamento e l’imprigionamento. La prima è una misura di sicurezza che deve essere adottata con delle garanzie procedimentali, fra le quali la temporaneità della misura stessa e la possibilità di fare appello da parte dell’interessato. La seconda misura privativa della libertà consentita è l’imprigionamento attuato nell’esercizio del potere di perseguire penalmente le “persone protette” che commettano infrazioni alle norme penali che la Potenza occupante ha il potere di emanare, a tutela della regolare amministrazione del territorio e dei membri delle proprie forze armate. Tale potere di esercizio dell’azione penale è regolato da una serie di norme (gli articoli da 68 a 77) che prevedono che ai catturati debbano essere applicati i princìpi del “giusto processo”.
In particolare la Convenzione prevede che ogni imputato debba essere informato senza indugio dei capi d’accusa addebitatigli e che la sua causa debba essere istruita il più rapidamente possibile (art. 71). Il dibattimento deve essere pubblico, salvo imperiosi motivi di sicurezza, mentre ogni imputato ha il diritto di essere assistito da un difensore che può scegliere liberamente e che ha facoltà di visitarlo liberamente.
Sono queste le norme del diritto internazionale dei conflitti armati al cui rispetto è vincolato il contingente militare italiano, come le forze delle altre Potenze occupanti. A questo punto c’è da chiedersi se una Potenza occupante, sulla quale gravano specifici obblighi relativi al trattamento delle persone in suo potere, si può scaricare di tali obblighi, trasferendo tali persone ad altre Potenze alleate. Anche questa situazione è prevista dal diritto bellico che consente una sorta di estradizione extragiudiziaria, sottoponendola, però, a delle rigorose condizioni restrittive. L’art. 45 della IV Convenzione (e l’analogo art. 12 della III), infatti, prevede che: «Le persone protette non potranno essere trasferite dalla Potenza detentrice ad una Potenza partecipante alla Convenzione, se non dopo che la Potenza detentrice si sia assicurata che la Potenza di cui si tratta, desidera ed è in grado di applicare la Convenzione. Quando le persone protette siano, in tal modo trasferite, la responsabilità dell’applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierle per il tempo durante il quale le saranno affidate».
A questo punto occorrerebbe accertarsi se il Memorandum d’Intesa stipulato fra l’Italia ed il Regno Unito contenga le necessarie garanzie che l’Inghilterra e gli Stati Uniti (nelle cui mani i detenuti finiscono dopo essere transitati attraverso gli Inglesi) desiderano e sono in grado di applicare le norme della Convenzione (che, come abbiamo visto, non si esauriscono nell’articolo 3).
Purtroppo questo accertamento non è possibile in quanto il testo del Memorandum non è stato divulgato, sebbene, rientrando nella categoria degli Accordi internazionali (di natura semplificata) avrebbe dovuto essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi della legge 11 dicembre 1984 n. 839.
Tuttavia, le autorità italiane, anche a prescindere dalla conoscenza o meno della pratica della tortura, non potevano ignorare che nessuna disposizione delle autorità di occupazione americane assicura ai detenuti, sospettati di attività ostili, il diritto ad un giusto processo, con le garanzie della difesa, come previsto dalla III e IV Convenzione di Ginevra. Per questo motivo la consegna alle autorità militari inglesi (e per tramite di esse agli americani) delle persone catturate dal contingente italiano fallisce i criteri di ammissibilità indicati dall’art. 45 della IV Convenzione (e 12 della III), con la conseguenza che l’Italia, di fronte al diritto internazionale e di fronte al suo stesso diritto interno rimane responsabile del trattamento che queste persone subiscono o hanno subito. A questo punto dobbiamo domandarci che fine hanno fatto le 42 persone che noi abbiamo consegnato alle altre Potenze occupanti. Occorre verificare se siano ancora in vita o siano stati sottoposti a torture o ad altri trattamenti inumani, o sia stata applicata nei loro confronti la pena di morte, magari in via “preventiva”, com’è successo ad un numero imprecisato di detenuti iracheni torturati dagli americani.
In realtà proprio la possibilità che venisse applicata la pena di morte, rendeva la consegna dei catturati iracheni “giuridicamente” impossibile, anche in presenza di precise garanzie. Ha statuito, infatti, la Corte Costituzionale con la nota sentenza relativa al caso di Pietro Venezia che: «Nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte è sancito dalla Costituzione, la formula delle “sufficienti assicurazioni”, ai fini della concessione dell’estradizione per fatti in ordine ai quali è stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, non è costituzionalmente ammissibile. Il divieto contenuto nell’art 27, quarto comma, Cost., ed i valori ad esso sottostanti, primo fra tutti il bene essenziale della vita, impongono, infatti, una garanzia assoluta».