Abu Omar: questo processo non s’ha da fare

Adesso che l’Avvocatura dello Stato ha depositato il secondo ricorso per conflitto di attribuzione, chiedendo l’annullamento decreto di rinvio a giudizio emessa dal Gup di Milano, Caterina Interlandi, è diventato più chiaro anche il senso del primo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo contro l’ufficio del P.M. di Milano avverso le indagini sul caso Abu Omar.

Questo inusitato conflitto fra Governo ed autorità giudiziaria ha un solo obiettivo, un solo significato, un solo scopo: impedire la celebrazione del processo Abu Omar.

La tormentata storia istituzionale del nostro paese nella seconda metà del 900 è stata caratterizzata da fenomeni oscuri, che hanno fatto intravedere l’esistenza di un doppio Stato, di una doppia legalità, di una dimensione torbida e segreta del potere strettamente collegata allo schieramento dell’Italia nello scenario della guerra fredda. Basti pensare alle vicende del Sifar, della Rosa dei Venti, della strage di Piazza Fontana e delle altre stragi, per non parlare di Ustica e della vicenda di Gladio. In tutti questi casi, l’esercizio del controllo di legalità da parte dell’Autorità giudiziaria è stato impedito, condizionato e ostacolato, attraverso il ricorso ai modi e metodi più svariati.

Gli arcana imperii sono stati difesi impedendo all’autorità giudiziaria di penetrare nei santuari collocati nella zona d’ombra dello Stato di diritto. Quando, superando tutti gli sbarramenti, l’autorità giudiziaria riusciva ad espugnare certi ridotti del potere clandestino, come nel caso di Gladio, ed aprire la strada al controllo di legalità in aree in cui questo era stato ab origine escluso, allora i fortini venivano abbandonati e lo spazio riconquistato veniva consegnato vuoto. E’ noto, infatti, che l’attività di Gladio è stata resa per sempre inconoscibile, attraverso l’incenerimento dei documenti. In alcuni casi, lo spazio del potere occulto è stato difeso, abbandonando al loro destino i funzionari dei vari servizi di sicurezza bruciati dalle indagini giudiziarie, e circoscrivendo lo scandalo di quei processi nella comoda teoria dei “servizi deviati.”

In altri casi, di fronte a segreti che dovevano restare impenetrabili, come nella tragedia di Ustica, l’accertamento giudiziario della verità è stato impedito, attraverso la distruzione/manipolazione dei documenti e la provvidenziale scomparsa per incidente o suicidio di taluni potenziali testimoni.

In passato tutte le strade sono state tentate per sottrarre al controllo di legalità il nucleo duro, violento e clandestino, degli assetti di potere politico-militari, ma non era mai capitato che un governo si ribellasse apertamente e formalmente al controllo di legalità, addirittura rivolgendosi alla Corte Costituzionale per cercare di impedire lo svolgimento di un processo.

Se si scende nel merito della vicenda non si può che rimanere sconcertati di fronte alla vaghezza, faziosità ed assurdità delle contestazioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato (nel parere reso alla Presidenza del Consiglio) nei confronti dell’operato della Procura di Milano, agitando in modo, del tutto pretestuoso la questione del segreto di Stato.

Addirittura l’Avvocatura di Stato contesta alla magistratura milanese di aver violato il segreto di Stato, in via presuntiva, avendo sequestrato dei documenti da considerarsi “oggettivamente coperti da segreto di Stato” in un ufficio del Sismi sito a Roma in via Nazionale, e ciò in virtù di una direttiva segreta del Presidente del Consiglio (emessa nel 1985) nella quale venivano stabiliti i criteri per la segretazione a cui devono attenersi gli uffici preposti.

Orbene anche il più sprovveduto dei cittadini italiani è capace di rendersi conto che il P.M nel nostro paese non è un funzionario del potere esecutivo e che non si possono dare ordini al P.M. attraverso le direttive, peraltro riservate, rivolte alla P.A. D’altronde sul punto la legislazione è chiarissima: non sono i magistrati che devono astenersi dal procedere nell’esercizio dell’azione penale per timore di imbattersi in segreti di Stato, sono i funzionari pubblici che devono opporre il segreto di Stato ai magistrati che procedono, sia in sede di deposizione testimoniale (art. 202 c.p.p.), sia in sede di sequestro di documenti (art. 256 c.p.p.). In tale ipotesi, scatta la responsabilità del Presidente del Consiglio che deve confermare, entro 60 giorni, l’opposizione del segreto. Altrimenti l’Autorità giudiziaria è libera di procedere e di acquisire le deposizioni dei testimoni e sequestrare i documenti pertinenti alle indagini. Nulla di tutto questo è avvenuto nel processo Abu Omar.

E’ arcinoto che i PM di Milano non hanno costretto nessun funzionario pubblico a deporre su fatti che il testimone indicava come coperti da segreto di Stato, come è altrettanto noto che gli eroici funzionari del Sismi non hanno impedito al P.M. di sequestrare i documenti del covo di Via Nazionale eccependo che si trattava di documenti coperti dal segreto di Stato. Questo non vuol dire che sulla vicenda Abu Omar non esistano documenti coperti da segreto di Stato. Infatti, interpellato dai magistrati, il Presidente del Consiglio, con una missiva del 26 luglio 2006 ha confermato che, sulla pratica delle c.d. “renditions” (cioè i sequestri di persona operati dalla CIA) esiste documentazione sulla quale il precedente Presidente del Consiglio (Berlusconi) ha apposto il segreto di Stato, confermato dal Governo in carica. Pertanto la Procura di Milano ha rinunziato a chiedere (e ad acquisire al processo) la documentazione soggetta al segreto, né il Presidente del Consiglio ha mai opposto il segreto con riferimento alle carte sequestrate in Via Nazionale. Il rinvio a giudizio dei 25 agenti della CIA e dell’ex comandante della base di Aviano, assieme ai funzionari del Sismi coinvolti nella vicenda, non è assolutamente fondato sull’utilizzo di documenti coperti da segreto di Stato, che non sono stati acquisiti dalla magistratura.

Del resto le carte sequestrate nel covo di Via Nazionale non giocano alcun ruolo significativo ai fini della sussistenza degli elementi di prova che giustificano il rinvio a giudizio, in quanto l’impianto probatorio è fondato su elementi raccolti aliunde.

Di conseguenza è assolutamente ingiustificata la pretesa di annullare il decreto di rinvio a giudizio per una presunta violazione del segreto di Stato.

Ancora più assurda è la contestazione relativa alle intercettazioni telefoniche che la procura ha compiuto su utenze riservate del Sismi, in quanto la riservatezza contrattuale fra gestore della rete ed utente non può essere opposta all’Autorità Giudiziaria più di quanto possa essere opposto il segreto bancario. Non esiste un divieto di intercettare le utenze riservate, né la legislazione vigente prevede che si possa apporre il segreto di Stato per impedire l’intercettazione delle telefonate.

Clamorosa poi è la “svista” dell’avvocatura dello Stato che lamenta l’intercettazione di 180 utenze telefoniche collegate all’attività del Sismi, quando invece le utenze intercettate di funzionari del sismi sono solo 8. Ed infine, dulcis in fundo, l’Avvocatura dello Stato si duole che la Procura di Milano, abbia collaborato con il Parlamento Europeo, che com’è noto ha svolto una indagine sui c.d. voli della CIA, comunicando notizie ed atti dell’inchiesta non più coperti da segreto istruttorio.

La faziosità e l’infondatezza delle contestazioni sollevate all’operato della Procura di Milano sul caso Abu Omar, sono preoccupanti perché lasciano intravedere una radicale insofferenza del potere politico nei confronti del controllo di legalità e l’ambizione di ricostruire un dominio riservato, una zona franca dal diritto, nella quale si possano coltivare le scelte più oscure e scellerate, senza tema di doverne rendere conto all’opinione pubblica. In sostanza quello che viene contestato non è la violazione di presunti segreti di Stato (come gli accordi con la CIA per eseguire le renditions, che, invece, sono rimasti segreti), ma il fatto stesso che l’Autorità giudiziaria possa fare indagini su fatti-reato quando ci sono di mezzo attività illegali compiute da servizi segreti italiani o americani.

In questo contesto il processo Abu Omar è diventato la cartina di tornasole per testare la resistenza dello Stato di diritto ai poteri occulti. E’ una grande questione politica: diritto contro ragione di Stato. Orbene, se prevale la ragione di Stato, i diritti dell’uomo diventano carta straccia.

Autore: Domenico Gallo

Nato ad Avellino l'1/1/1952, nel giugno del 1974 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Napoli. Entrato in magistratura nel 1977, ha prestato servizio presso la Pretura di Milano, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, la Pretura di Pescia e quella di Pistoia. Eletto Senatore nel 1994, ha svolto le funzioni di Segretario della Commissione Difesa nell'arco della XII legislatura, interessandosi anche di affari esteri, in particolare, del conflitto nella ex Jugoslavia. Al termine della legislatura, nel 1996 è rientrato in magistratura, assumendo le funzioni di magistrato civile presso il Tribunale di Roma. Dal 2007 al dicembre 2021 è stato in servizio presso la Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere e poi di Presidente di Sezione. E’ stato attivo nel Comitato per il No alla riforma costituzionale Boschi/Renzi. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore o coautore di alcuni libri, fra i quali Millenovecentonovantacinque – Cronache da Palazzo Madama ed oltre (Edizioni Associate, 1999), Salviamo la Costituzione (Chimienti, 2006), La dittatura della maggioranza (Chimienti, 2008), Da Sudditi a cittadini – il percorso della democrazia (Edizioni Gruppo Abele, 2013), 26 Madonne nere (Edizioni Delta Tre, 2019), il Mondo che verrà (edizioni Delta Tre, 2022)

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