Dopo una durissima battaglia parlamentare, finalmente è stata approvata una legge organica (ma ancora incompleta) di riforma dell’ordinamento giudiziario, che è riuscita a scongiurare – a poche ore dalla scadenza – l’entrata in vigore della parte principale della oscena riforma “Castelli”.
In questo modo l’Unione ha realizzato un risultato di grandissimo rilievo politico, marcando una radicale discontinuità rispetto alla precedente maggioranza politica.
La questione dell’ordinamento giudiziario può sembrare una vicenda astratta rispetto ai problemi, molto più concreti, che riguardano la vita di tutti i cittadini e che in questo momento interpellano la politica chiedendo delle risposte in tema di pensioni, garanzie del lavoro e diritti sociali.
Invece è questione di massimo rilievo politico, e quindi riguarda tutti, perché attiene ai fondamenti dei diritti di cittadinanza.
I Costituenti previdero, con la VII disposizione transitoria e finale, che, per darsi attuazione ai principi costituzionali in tema di giustizia, occorreva una “nuova legge sull’ordinamento giudiziario”, che sostituisse l’ordinamento vigente, emanato dal fascismo nel 1941, perché si resero conto che i principi articolati dalla Costituzione a garanzia del corretto ed indipendente esercizio del potere giudiziario per diventare effettivi avevano bisogno di un ordinamento giudiziario coerente.
La legge sull’ordinamento giudiziario, quindi, è lo strumento tecnico attraverso il quale si fanno scendere in terra i principi costituzionali e li si innestano nell’ordinamento, rendendo concreti e tutelabili i diritti fondamentali della persona previsti nella I parte della Costituzione. Chi vuole rendere inoperante il controllo di legalità nei confronti dell’esercizio dei poteri pubblici e privati, è sull’ordinamento giudiziario che deve operare.
Qui c’era la genesi, l’ispirazione profonda della riforma confezionata dalla Casa della Libertà nella passata legislatura. La riforma Castelli rivoltava completamente l’ordinamento giudiziario vigente, allo scopo di cancellare o rendere al massimo inoperanti tutti (proprio tutti!) i principi costituzionali. Dal principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, a quello che i magistrati si distinguono fra di loro solo per la diversità di funzioni, al principio del potere (giudiziario) diffuso, al principio della obbligatorietà dell’azione penale. Il risultato cui la riforma mirava era quello di ottenere dei magistrati deboli, isolati ed intimiditi, la cui libertà di coscienza veniva compressa al massimo da condizionamenti di ogni tipo, mentre il controllo diffuso di legalità nei confronti degli abusi del potere, diveniva quasi impossibile. La riforma Castelli introduceva un ordinamento giudiziario, radicalmente disomogeneo rispetto alla Costituzione del 47, ma, tuttavia, coerente con l’ordinamento autoritario dello Stato designato dalla nuova costituzione scritta dai quattro cosiddetti “saggi di Lorenzago”. Per questo la riforma dell’ordinamento giudiziario, accompagnata da tutte le altre leggi della vergogna, costituiva il capitolo occulto dell’ambizioso disegno di controriforma della Costituzione, naufragato con il referendum del 25/26 giugno 2006.
Il merito fondamentale della legge approvata ieri dal Parlamento è quello di aver cancellato anche questo capitolo occulto, ripristinando il primato della Costituzione.
Tutto questo non è avvenuto, ripristinando l’ordinamento vigente prima della Castelli, ma nel contesto di un ambizioso progetto di riforma, volto a dare completa attuazione al precetto Costituzionale che imponeva di superare l’ordinamento di derivazione fascista con una nuova legge organica sull’ordinamento giudiziario.
La critica principale che si può fare al testo licenziato dalle Camere è la sua incompletezza.
Nel corso del percorso parlamentare sono state stralciate parti importanti della riforma: quella relativa alla modifica dell’assetto verticistico degli Uffici di Procura, quella relativa al Consiglio Superiore della Magistratura e quella relativa all’ordinamento dei Tribunali militari.
Questa scelta, determinata dall’esigenza di accelerare il percorso della riforma, si è rivelata vincente perché ha consentito l’approvazione della legge entro la scadenza del 31 luglio 2007 (imposta dalla L. 24/10/2006 n. 269). Tuttavia sarebbe esiziale se l’Unione non si impegnasse per trasformare il legge le parti stralciate, lasciando incompleta la riforma.
Nel merito, la riforma ha inteso dare piena attuazione al principio costituzionale secondo cui la magistratura è unica, sia nel concorso di ammissione, sia nel tirocinio e nel ruolo di anzianità e si distingue solo per le funzioni esercitate. E’ stato così abolito il sistema delle qualifiche in cui si articolava la carriera del magistrato e la diversità delle funzioni ha perso ogni connotazione gerarchica. Nello stesso tempo è stato introdotto un rigoroso sistema di valutazione della professionalità a cui è ancorata la progressione economica. La riforma ha attuato una rigidissima separazione delle funzioni giudicanti e requirenti, facendo forse un sacrificio eccessivo ai miti del processo accusatorio, ma ha scongiurato il pericolo di una separazione delle carriere che avrebbe inesorabilmente spinto il pubblico ministero al di fuori della cultura della giurisdizione. Tuttavia se è stato investito molto sull’”imparzialità del giudice”, sono state stralciate le norme volte a garantire l’”imparzialità del Pubblico Ministero”, bene giuridico altrettanto importante per garantire l’effettività del controllo di legalità. Basti pensare ai fatti di Genova, a quello che sarebbe accaduto, se non vi fosse stato un’azione imparziale di controllo del pubblico ministero nei confronti degli abusi compiuti dalle forze dell’ordine. Per questo è importante che riprenda immediatamente il percorso parlamentare, soprattutto delle norme che riguardano il Pubblico Ministero.
La riforma ha suscitato molte perplessità, critiche, a volte tanto violente quanto ingenerose. Come tutte le leggi di riforma organica, avrà bisogno di manutenzione per smussarne le rigidità e modificare i meccanismi che si rivelassero inefficienti o ingiusti. Insomma dovrà essere messa a regime attraverso una paziente opera di verifica del suo funzionamento.
Quello che conta è che, abbandonato il modello del giudice funzionario, si sono restaurate le condizioni perché la giurisdizione possa assolvere al ruolo fondamentale che le compete nel quadro dello Stato di diritto. Un ruolo fondamentale per la salute della democrazia, come ci insegna un maestro del diritto, Domenico Barbero che nell’introduzione del suo testo di diritto privato, non si stancava di denunziare i guasti prodotti dai giudici funzionari che avevano ridotto la Giurisprudenza dalla maestà di una “divinarum atque humanarum rerum notizia” ad una “meccanica esercitazione di codice” Questo metodo – denunziava Barbero –