Associazione Per la Democrazia Costituzionale
UNA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE PER LA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE
Relazione di Domenico Gallo
Uscire fuori dal Porcellum
Ormai si è largamente diffusa nell’opinione pubblica la consapevolezza che tornare a votare per la terza volta con questa legge elettorale sarebbe un vero e proprio disastro politico, così come è stato denunziato nel documento della nostra Associazione. La diffusa insofferenza per il carattere “castale” del porcellum e per la la mortificazione del corpo elettorale, espropriato della benchè minima possibilità di influire sulla composizione della rappresentanza palamentare, è ormai diventata senso comune ed ha attraversato i confini degli schieramenti politici.
E tuttavia noi chiediamo a tutti coloro che denunziano l’insostenibilità della legge Calderoli di fare un passo avanti e di qualificare le ragioni che rendono questo sistema elettorale inaccettabile, se vogliamo trovare una valida via di uscita dal Porcellum.
Ed allora occorre dire chiaramente che l’essenza dell’inaccettabilità della legge Calderoli risiede nella sua strutturale, drastica ed irrimediabile incostituzionalità.
Il cuore della sua incostituzionalità sta nel meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che, attraverso il premio di maggioranza, determina una inaudita manipolazione della volontà popolare, correggendo l’orientamento manifestato dagli elettori fino al punto da trasformare – per legge – una minoranza (più forte delle altre per un solo voto) in una solida maggioranza, garantendole il 55% dei seggi della Camera dei Deputati. Questo meccanismo sancisce la rottura del principio costituzionale dell’eguaglianza del voto di tutti i cittadini (art. 48 Cost.), non per via indiretta e meramente di fatto, come accade nei sistemi elettorali maggioritari, ma in modo diretto e formale stabilendo un “quoziente elettorale nazionale di maggioranza” ed un “quoziente elettorale nazionale di minoranza” (art. 83 del T.U. così come modificato dalla L. 270/2005).
In questo modo viene istituzionalizzata la diseguaglianza nel voto, dal momento che per eleggere un deputato della minoranza, trasformata in maggioranza per legge, occorre un numero di voti sensibilmente minore di quelli che occorrono per eleggere un deputato della minoranza non trasformata in maggioranza per legge.
Questo meccanismo di disuguaglianza è – in un certo senso – elastico: cresce o diminuisce a seconda del comportamento dei principali attori politici.
E’ interessante notare che nella sua seconda sperimentazione, nella tornata elettorale del 13 e 14 aprile 2008, la legge Calderoli ha ricevuto una interpretazione, ancora più oligarchica rispetto alla sua ispirazione originaria, in linea con la prospettiva di bipartitismo forzato a cui tendevano i Capi delle due principali forze politiche in campo.
Sono state, quindi, sciolte le coalizioni ed i due principali partiti – con la cooperazione di un solo partito alleato – sono scesi in campo per contendersi il premio di maggioranza e l’investitura a governare. Il risultato è stato che è cresciuto il gap fra il quoziente elettorale di maggioranza e quello di minoranza, che milioni di persone non sono andate a votare, non riconoscendosi né nell’uno né nell’altro bi-partito, che milioni di persone non sono state più rappresentate perché i loro voti non si sono tradotti in seggi, grazie al raddoppio delle soglie di sbarramento previste dalla legge per i partiti non coalizzati.
L’ulteriore conseguenza è stata la drastica riduzione del pluralismo politico all’interno della rappresentanza parlamentare, riduzione persino superiore a quella che si verificò nella Camera dei Deputati, dove, nelle elezioni del 1924 svoltesi con la legge Acerbo da lui voluta, Mussolini non era riuscito ad espellere comunisti e socialisti dal Parlamento italiano.
Il porcellum non è stata sottoposto a scrutinio di costituzionalità sebbene la questione sia stata portata innanzi ai tribunali amministrativi ed ordinari. L’autorità giudiziaria, infatti, ha declinato la propria giurisdizione per un malinteso senso di rispetto delle prerogative di autodichia del Parlamento. Le Sezioni Unite della Cassazione con cinque sentenze dell’8 aprile 2008 (dal n. 9151/08 al n. 9158/08) hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, rendendo impraticabile il ricorso alla Corte Costituzionale. Tuttavia la Corte Costituzionale si è occupata – in via incidentale – della sostenibilità costituzionale della legge Calderoli in sede di esame dell’ammissibilità del referendum manipolativo-abrogativo della L. 270/2005, proposto dal comitato presieduto dal prof. Giovanni Guzzetta, ed ha lanciato un grido d’allarme. Nella sentenza n.15 del 2008, pur consapevole di non potere dare in quella sede un giudizio anticipato di incostituzionalità delle norme della legge Calderoli, la Corte, tuttavia, ha osservato che: “L’impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”.
Non essendo praticabile, pertanto, la strada dei rimedi istituzionali agli eventuali abusi del legislatore attraverso lo scrutinio di costituzionalità, diviene assolutamente centrale ed imprescindibile l’esigenza di assicurare la coerenza della doverosa riforma della legge elettorale con il quadro costituzionale.
Obiettivi della nuova legge elettorale
Il primo requisito del sistema elettorale – la nostra Associazione lo rivendica con forza – è che esso deve essere coerente con la Costituzione. Nella democrazia costituzionale, fondata sulla partecipazione dei cittadini (non solo attraverso il voto), per concorrere – con metodo democratico – associandosi liberamente in partiti, a determinare la politica nazionale (art.49 Cost), le elezioni politiche generali non servono ad eleggere un Governo, né tanto meno il Capo del Governo, né a determinare quali forze politiche devono governare per l’arco di tutta la legislatura. Se così fosse il popolo sovrano conterebbe un solo giorno e poi dovrebbe tacere per cinque anni.
Invece la democrazia non si esaurisce in un unico atto, compiuto ogni cinque anni, nel chiuso dell’urna, ma deve essere praticata ogni giorno. Nella democrazia costituzionale, il popolo deve continuare a concorrere a determinare la politica nazionale, anche dopo aver votato, e lo fa – di norma – attraverso i propri rappresentanti, che la Costituzione vuole liberi da ogni vincolo di mandato (art. 67 Cost.) proprio perchè devono essere liberi di “rappresentare” in ogni momento le domande politiche ed i bisogni del popolo sovrano. Nella democrazia costituzionale c’è una osmosi continua fra i rappresentanti ed il popolo, che si sviluppa attraverso i canali dei partiti, dei mass-media, dei movimenti dei sindacati e delle associazioni di categoria.
Deve essere ripudiato, pertanto, come ingannevole e corruttore, il mito secondo cui attraverso le elezioni i cittadini sono chiamati a scegliersi un un Governo e ad un Capo di Governo, che non può più essere cambiato fino alle elezioni successive, per cui il sistema elettorale deve essere coerente con quest’obiettivo, orientando la scelta degli elettori all’investitura del Capo del Governo e della sua maggioranza, sulla base di un programma e di alleanze necessariamente precostituite.
Si tratta di un mito a-costituzionale, che purtroppo ha trovato radici profonde tanto nel centro sinistra quanto nel centro-destra. Un mito sintetizzato – in laboratorio – da quegli apprendisti stregoni che, all’inizio degli anni 90 del secolo scorso, hanno inventato la formula truffaldina della c.d. II Repubblica, che sarebbe nata proprio dalla modifica delle leggi elettorali, creando così l’ambiente istituzionale ideale per l’incubazione del virus del berlusconismo.
E’ stato proprio Berlusconi, con i suoi comportamenti, a disvelare il carattere populistico, autoritario ed antiparlamentare di tale mito, rivendicando il passaggio ad una Repubblica presidenziale, attuato per mezzo di questa legge elettorale che avrebbe consentito ai cittadini di eleggere direttamente il Capo del Governo. Con l’ulteriore conseguenza che il Parlamento non può negargli la fiducia perchè egli è stato eletto direttamente dal popolo ed incarna la sovranità popolare. Nella costituzione di Arcore l’investitura popolare del Capo politico attraverso le elezioni prefigura un ordinamento fondato sul principio della supremazia del Capo politico sulle altre istituzioni, vale a dire su una sorta di Fhurer-Prinzip in salsa Mediaset.
E tuttavia, dobbiamo registrare con allarme che questo mito non è ancora tramontato neppure fra le forze democratiche che pure rivendicano come prioritaria l’esigenza di riformare la legge elettorale.
Nell’intervista apparsa su Repubblica del primo novembre, l’on. Veltroni, a fronte della domanda sul rischio di litigare proprio sulla legge elettorale, ha risposto in questo modo: “È vero, ma su due punti mi pare siano tutti d’accordo: bisogna lasciare agli elettori la facoltà di scegliersi il governo, con alleanze dichiarate prima del voto, e restituire ai cittadini la possibilità di scegliersi i rappresentanti. Chiarite le linee guida, sui sistemi si può discutere”.
Orbene questa concezione che attraverso le elezioni i cittadini siano chiamati ad eleggere un governo – bisogna dirlo forte – è inconciliabile con la forma della democrazia prefigurata dalla Costituzione italiana, fondata sulla centralità del Parlamento come luogo della rappresentanza politica.
E’ il Parlamento che sceglie il governo, gli da la fiducia e gliela toglie quando giudica negativo il suo operato, non gli elettori – ogni cinque anni – nel chiuso delle urne.
Altrimenti Berlusconi avrebbe ragione a denunziare come incostituzionale il comportamento di quelle forze politiche che in Parlamento meditano di togliergli la fiducia e come un colpo di Stato l’eventuale nomina di un suo successore da parte del Presidente della Repubblica. Una siffatta concezione è subalterna e non esce fuori dallo schema rivendicato da Berlusconi delle elezioni come luogo di investitura del Capo politico.
Anche la pretesa che le alleanze politiche si debbano necessariamente costruire prima delle elezioni per presentare agli elettori un programma comune e debbano restare cristallizzate per tutta la legislatura è una palese assurdità che ingessa il sistema politico, rendendo rigido ciò che la Costituzione ha voluto che fosse flessibile proprio per consentire il regolare funzionamento degli organi rappresentativi, ai quali spetta anche la funzione di correggere o modificare quegli indirizzi politici o di governo che si dimostrassero inadeguati o pregiudizievoli per il bene del popolo italiano.
Del resto è un dato irrevocabile di esperienza che i programmi politici che i partiti presentano alle elezioni sono essenzialmente degli strumenti per attrarre il consenso, elaborati sulla base di ricerche di mercato, e sono talmente fumosi e generici da lasciare le mani completamente libere agli attori politici.
Quali programmi elettorali prevedevano le principali e più impegnative scelte politiche che sono state compiute negli ultimi 15 anni? In quale programma politico era contemplata la partecipazione italiana alla guerra condotta dalla NATO contro la Serbia nel 1999 per ottenere la separazione del Kossovo? In quale programma politico era contemplato l’appoggio (e la partecipazione successiva) dell’Italia alla II guerra del Golfo nel 2003? In quale programma politico è prevista l’emanazione di leggi ad-personam per rendere intoccabili una casta di uomini politici? In quale programma politico è prevista l’emanazioni di leggi che impediscono alla polizia di indagare e consentono alla criminalità affaristico-mafiosa di sbarazzarsi del controllo di legalità?
Nell’esercizio del voto i poteri del cittadino elettore non consistono nella possibilità di scegliere da chi deve essere comandato, ma nella possibilità di scegliere delle persone che possano rappresentare, nelle istituzioni, le domande sociali, gli interessi, i bisogni e le esigenze che stanno a cuore al cittadino-elettore.
Per questo, come abbiamo auspicato nel nostro documento, una nuova legge elettorale, conforme al modello di democrazia voluto dai Costituenti, deve perseguire questi questi tre obiettivi:
a) Ripristinare il principio democratico della rappresentanza e restituire agli elettori la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti;
b) Superare la semplificazione dualistica e manichea del conflitto, liberando il sistema politico dalla camicia di forza di un bipolarismo forzato;
c) Favorire la governabilità attraverso il ripristino del metodo democratico fondato sulla centralità del Parlamento.
Infine una precisazione.
Se dovesse mancare il tempo per approvare una organica proposta di legge elettorale, non ci sembra accettabile il rimedio, pur autorevolmente proposto, di ripristinare puramente e semplicemente il mattarellum, che è figlio di quella stagione che voleva fondare una seconda repubblica, immutando la natura della democrazia parlamentare. Piuttosto se si vuole pensare ad una legge di due soli articoli, allora tanto vale ripristinare la legge elettorale per il Senato del 1948 (L. 6 febbraio 1948, n.29), estendendola alla Camera, con la quale i costituenti, con la loro infinita saggezza impostarono un sistema elettorale uninominale misto, maggioritario-proporzionale, con effetto sostanzialmente proporzionale.
Se mancasse il tempo anche per una riforma così semplice, c’è un’alternativa, utilizzando la legge esistente in senso contrario alle finalità dei suoi estensori.
Ce la spiegherà, nel seguito di questa nostra discussione Raniero La Valle.
Roma, 11 novembre 2010