- Premessa
La Costituzione della Repubblica fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli su 515 presenti e votanti (62 furono i voti contrari). Venne promulgata il 27 dicembre del 1947 con la firma di Enrico De Nicola (Capo provvisorio dello Stato), Umberto Terracini, Presidente dell’Assemblea costituente e Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
Sono passati sessant’anni. E’ un tempo storico sufficientemente lungo per consentirci di guardare con un certo distacco alle vicende che hanno dato origine alla fondazione della Repubblica italiana ed alla Costituzione che ne ha definito l’identità, incarnandone la sua sostanza democratica. E’ un tempo storico sufficientemente lungo per fare un primo bilancio della vitalità della nostra Carta Costituzionale, chiederci se i suoi principi ed i suoi valori sono ancora indispensabili per il nostro futuro, se la sua architettura delle istituzioni è ancora valida, oppure se genera inefficienza o altri mali, come ci annunciano quasi quotidianamente i suoi detrattori. E’ tempo di chiederci se il patrimonio di beni pubblici che i padri costituenti hanno lasciato in eredità al popolo italiano è stato ben speso o sperperato e se questo patrimonio debba essere conservato e tramandato alla generazioni future.
Uno degli indici più inquietanti del contesto culturale del nostro tempo è dato dal fatto che noi viviamo confinati in un eterno presente. Qualunque sia l’argomento, il dibattito politico viene sviluppato escludendo ogni consapevolezza del passato, anche recente, e rifiutando di confrontarsi con qualunque progetto di futuro. Noi viviamo immersi nel presente, come se non avessimo un passato e come se non dovessimo preoccuparci del nostro futuro. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se l’incultura degli attuali ceti dirigenti travalica nel senso comune e produce un diffuso analfabetismo politico di ritorno, per effetto del quale la resistenza diventa un capitolo archiviato negli scaffali della Storia, come le guerre puniche, e la Costituzione da essa generata, una mera tecnologia per l’organizzazione dei poteri pubblici, da relegare – eventualmente – nell’archeologia industriale.
Invece, “noi – come ha avvertito Benedetto Croce – siamo prodotti del passato e viviamo immersi nel passato” . Ed io aggiungo che possiamo costruire un futuro solo se manteniamo il rapporto di intelligenza morale con il passato che ci ha prodotti.
Se vogliamo interrogarci sull’attualità della Costituzione, è dal passato che dobbiamo partire per capire il senso della svolta operata dall’umanità nel 1945, di cui la Costituzione italiana, costituisce un capitolo, per noi italiani certamente il capitolo più felice.
- L’evento fondativo.
I nomi dei costituenti sono consegnati agli atti parlamentari, ma sono stati veramente i rappresentanti dei partiti politici dell’epoca a scrivere la Costituzione, sulla base del loro bagaglio culturale e dei rapporti di forza o essi hanno agito sotto l’ispirazione di eventi e di fatti che si imponevano e travalicavano ogni ideologia? Uno dei più autorevoli costituenti, Piero Calamandrei ci indica la genesi della Costituzione italiana in un discorso tenuto innanzi all’Assemblea costituente, quando ormai i lavori stavano per terminare: “fra un secolo si immaginerà che in questa nostra Assemblea, mentre si discuteva sulla nuova costituzione repubblicana, seduti su questi scranni non siamo stati noi, uomini effimeri, di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma sia stato un popolo di morti, di quei morti che noi conosciamo ad uno ad uno, caduti nelle nostre file nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e nelle pianure, nelle steppe russe e nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovanetti partigiani.(..) Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere: il grande lavoro che occorreva per restituire all’Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservata la parte più dura e più difficile: quella di morire, di testimoniare con la fede e la morte la fede nella giustizia. “
In seguito, a quasi cinquant’anni di distanza, uno dei padri della Costituzione, don Giuseppe Dossetti, si è posto la stessa domanda di Calamandrei, sulla radice profonda della costituzione e vi ha risposto in questo modo: “Alcuni pensano che la Costituzione sia un fiore pungente, nato quasi per caso da un arido terreno di sbandamenti post-bellici e da risentimenti faziosi volti al passato. Altri pensano che essa nasca da una ideologia antifascista, di fatto coltivata da certe minoranze, che avevano vissuto soprattutto da esuli gli anni del fascismo. Altri ancora – come non pochi dei suoi attuali sostenitori – si richiamano alla resistenza , con cui l’Italia può avere ritrovato il suo onore ed in un certo modo si è omologata ad una certa cultura internazionale. E così si potrebbe continuare a lungo nella rassegna delle opinioni o sbagliate o insufficienti. In realtà la costituzione italiana è nata ed è stata ispirata da un grande fatto globale, cioè i sei anni della seconda guerra mondiale. (..) Anche il più sprovveduto o il più ideologizzato dei costituenti non poteva non sentire alle sue spalle l’evento globale della guerra testè finita. Non poteva, anche che lo avesse cercato di proposito, in ogni modo, dimenticare le decine di milioni di morti, i mutamenti radicali della mappa del mondo, la trasformazione quasi totale dei costumi di vita, il tramonto delle grandi culture europee, l’affermarsi del marxismo in varie regioni del mondo, i fermenti reali di novità in campo religioso, la necessità impellente della ricostruzione economica e sociale all’interno e tra le nazioni, l’urgere di una nuova solidarietà e l’aspirazione al bando della guerra. Quindi l’acuirsi delle ideologie appena ritrovate e l’asprezza dei contrasti politici fra i partiti appena rinati, lo stesso nuovo fervore religioso determinato dalla coscienza resistenziale non potevano non inquadrarsi, in un certo modo, in vasti orizzonti, al di là di quello puramente paesano, e non poteva non inserirsi anche in una nuova realtà storica globale a scala mondiale. (..) Insomma, voglio dire che nel 1946 certi eventi di proporzioni immani erano ancora troppo presenti alla coscienza esperenziale per non vincere, almeno in sensibile misura, sulle concezioni di parte e le esplicitazioni, anche quelle cruente, delle ideologie contrapposte e per non spingere, in qualche modo, tutti a cercare, in fondo, al di la di ogni interesse e strategia particolare, un consenso comune, moderato ed equo. Perciò la Costituzione italiana del 1948, si può ben dire nata da questo crogiolo ardente ed universale, più che dalle stesse vicende italiane del fascismo e del postfascismo; più che dal confronto/scontro di tre ideologie datate, essa porta l’impronta di uno spirito universale e, in un certo modo, trans-temporale.”
A ben vedere, Dossetti integra l’interpretazione di Calamandrei sull’origine della Costituzione, senza però smentirla. Non nega il ruolo giocato dalla passione della resistenza e dai sentimenti dell’antifascismo, però coglie il valore oggettivo dell’evento globale (gli sconvolgimenti prodotti dalla II Guerra mondiale) che ha pesato nelle scelte dei costituenti molto più degli orientamenti ideologici. E’ la dura lezione della storia, sono le vicende irripetibili del terrore Hitleriano, della trama di sofferenze inenarrabili che la guerra aveva inflitto ai popoli, la passione ed il sacrificio della resistenza, come esigenza dello spirito umano di reagire a quella trama di orrori, l’evento costituente, l’evento fondativo della Costituzione. Questo significa che la Costituzione italiana del 47 non è frutto di un compromesso precario (oggi si direbbe con un orribile neologismo: un inciucio) fra culture politiche storicamente datate. In questo senso il progetto di democrazia per le generazioni future concepito dai Costituenti esprime delle esigenze universali ed intramontabili che hanno radice profonda ed incidono sull’identità stessa del popolo italiano. Questo spiega la vitalità della Costituzione e la sua capacità di resistenza ai tentativi di manomissione che sono stati portati avanti nel tempo e che sono diventati particolarmente insidiosi a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, quando, nella “costituzione materiale”, cioè nell’ordinamento politico hanno prevalso forze politiche portatrici di ideologie estranee ai valori costituzionali ed ostili ai principi di partecipazione democratica, equilibrio, distribuzione e diffusione dei poteri delineati dai costituenti. Insomma la costituzione italiana è difficile da demolire perché non è scritta sulla sabbia. I suoi principi fondamentali sono incisi, per dirla con parole di Calamandrei, sulla “roccia di un patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità, non per odio, decisi a riscattare la vergogna ed il terrore del mondo”. - Il presupposto politico della Costituzione: l’antifascismo e la sua valenza attuale.
Pur accettando la precisazione di Dossetti, che la Costituzione non è il semplice prodotto di una ideologia antifascista, coltivata in Italia da limitate elités politiche, non si può disconoscere che il presupposto politico della Costituzione italiana è rappresentato dall’antifascismo. Su questo punto occorre qualche chiarimento perché non sembri quest’espressione una cosa stucchevole che guarda al passato.
La Costituzione italiana è una costituzione compiutamente antifascista, non perchè è stata scritta da antifascisti desiderosi di vendicarsi dei lutti subiti; al contrario, per voltare definitivamente pagina rispetto alla triste esperienza del fascismo e della guerra, i costituenti hanno sentito il bisogno di rovesciare completamente le categorie che caratterizzano il fascismo. Come il fascismo era alimentato da spirito di fazione ed assumeva la discriminazione come propria categoria fondante (sino all’estrema abiezione delle leggi razziali), così i costituenti hanno assunto l’eguaglianza e l’universalità dei diritti dell’uomo come fondamento dell’Ordinamento. Come il fascismo aveva soppresso il pluralismo, perseguendo una concezione totalitaria (monistica) del potere, così i costituenti hanno concepito una struttura istituzionale fondata sulla divisione, distribuzione, articolazione e diffusione dei poteri. Come il fascismo aveva aggredito le autonomie individuali e sociali, così i Costituenti, le hanno ripristinate, stabilendo un perimetro invalicabile di libertà individuali e di organizzazione sociale. Come il fascismo aveva celebrato la politica di potenza, abbinata al disprezzo del diritto internazionale ed alla convivenza con la guerra, così i Costituenti hanno negato in radice la politica di potenza, riconoscendo la supremazia del diritto internazionale e ripudiando le nozze antichissime con l’istituzione della guerra. L’Antifascismo della Costituzione non sta nella XII disposizione transitoria e finale, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, norma ispirata ad una contingenza storica ormai conclusa, ma sta – come si è visto – nel rovesciamento delle categorie fondamentali del fascismo e nell’assunzione di categorie completamente opposte. Queste non si assumono in modo gratuito, ma comportano una sfida, sempre attuale, nella storia, con la possibilità che si creino continuamente delle tensioni con gli indirizzi politici che di volta in volta si affermano o nel nostro paese o a livello internazionale. Da vari anni in Italia viviamo una crisi istituzionale: tutti quanti ci dicono che occorre fare delle riforme e cambiare profondamente la Costituzione. Ma qual è il nocciolo della crisi? Il fatto è che l’intelaiatura istituzionale prevista dai Costituenti, che privilegia il pluralismo e la distribuzione del potere, rende impossibile la dittatura della maggioranza, di qualunque maggioranza. Perciò negli ultimi quindici anni la Costituzione è stata fortemente attaccata da quelle forze politiche che, al tramonto delle grandi ideologie democratiche del 900, in qualche modo vogliono travalicare, vogliono assicurare un maggiore potere ai decisori politici, perseguendo un progetto di onnipotenza della politica. Questo tipo di progetto era ed è inevitabilmente destinato a scontrarsi con l’architettura di valori e di istituzioni creati dalla Costituzione italiana, che ci assicurano la garanzia delle nostre libertà. Negli ultimi tempi abbiamo vissuto una stagione politica molto particolare, perché nella passata legislatura abbiamo avuto una maggioranza (costituita da partiti tutti al di fuori dell’arco costituzionale, tranne uno) che tendeva in qualche modo ad attuare una politica di concentrazione dei poteri in mano a un Capo politico, a un vertice di decisori politici, aggredendo gli istituti del pluralismo, a cominciare dal pluralismo dell’informazione, fino al principio costituzionale dell’indipendenza della magistratura.
In questo quadro sono state varate leggi incostituzionali: per esempio è stata varata una legge che rendeva non perseguibile la persona che ricopriva l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Si trattava di una legge palesemente incostituzionale, poiché rendeva del tutto irresponsabile il decisore politico, il capo politico, svincolandolo dall’obbligo di osservare la legge penale (si tratta della legge 20 giugno 2003, n. 140) La Costituzione non lo consentiva e, attraverso le garanzie da essa previste, vale a dire l’intervento del Giudice delle leggi, la legge è stata cancellata.(con la sentenza n. 24 del 2004 della Corte Costituzionale). Quindi la Costituzione crea un sistema istituzionale di pesi e contrappesi, nel quale ci sono meccanismi che intervengono per riparare i guasti che fa la politica quando persegue un disegno di onnipotenza o comunque tende a superare i limiti che il diritto ha posti all’esercizio dei poteri. Questa è la questione centrale che ha animato il dibattito istituzionale nella passata legislatura e che ha portato la maggioranza, che aspirava a liberarsi dei limiti che derivano dalla divisione e dalla distribuzione dei poteri fissati nell’impianto costituzionale, a decidere di cambiare la Costituzione e ad approvare un disegno di riforma (il 16 novembre 2005), che sostituiva l’intera seconda parte della Costituzione, cioè l’ordinamento democratico, con un altro ordinamento ispirato al principio del monismo, in base al quale tutti i poteri si dovevano tendenzialmente concentrare nelle mani del capo politico, e per di più, in sovra-mercato, vi era anche la rottura del principio dell’indivisibilità della Repubblica. Questo progetto di controriforma è stato bocciato, definitivamente e senza appello, dal popolo italiano attraverso il referendum del 25/26 giugno 2006. Tuttavia, ancora oggi, taluni opinionisti che imperversano sui mass media, contestano alla Costituzione di averci regalato una “democrazia acefala, ossia priva di una capo di governo dai poteri forti, ed assembleare.” Vale a dire contestano alla Costituzione, proprio quello che è uno dei suoi più grandi meriti storici: l’architettura dei poteri che impedisce il ritorno ad un ordinamento autoritario, costruito a misura di un nuovo uomo della Provvidenza. Proprio questa contestazione, ripetuta e riproposta in tutte le salse, ci fa toccare con mano quanto sia efficace e quanto sia attuale la diga che la Costituzione ha posto al ritorno, sotto altra forma, dei mali che hanno afflitto il nostro popolo nel passato. - I gioielli della Costituzione: i principi fondamentali.
I gioielli della Costituzione, il patrimonio di beni pubblici che i costituenti hanno consegnato alle generazioni future sono i suoi principi fondamentali. Secondo uno dei più autorevoli costituzionalisti italiani, Costantino Mortati, i principi fondamentali, che consentono di identificare la forma di Stato ed i caratteri della democrazia italiana come concepita dal Costituente sono cinque:
il principio democratico (art. 1);
il principio personalista (art. 2 e 3);
il principio lavorista (art. 1 e 4);
il principio pluralista (art. 2);
il principio internazionalista o supernazionale (art. 10 e 11). 4.1. Il principio personalista.
I principi fondamentali non sono separabili fra loro, sono strettamente combinati ed interagiscono in un insieme armonioso. Se si vuole trovare il fondamento di tutto, la chiave di volta che ci consente di comprendere ed organizzare tutti gli altri principi, bisogna partire dal principio personalista. Solo dopo aver esaminato gli altri principi e possibile comprendere sino in fondo il principio democratico. Il principio personalista, che informa di sè tutto l’edificio costituzionale ed ha trovato compiuta espressione soprattutto negli art. 2 e 3 della Costituzione, nasce da un’intuizione della cultura cattolico – democratica, di cui era espressione Giuseppe Dossetti, ma fu concordato, accettato e compreso profondamente anche dalle altre culture, socialista, comunista e liberale, presenti nell’Assemblea costituente. Esso trae spunto dal famoso ordine del giorno Dossetti (9 settembre 1946) presentato nei primi giorni di attività della 1^ Sottocommissione, che recita: “ La Sottocomrnissione, esaminate le possibili impostazioni sístematiche di una dichiarazione dei diritti dell’uomo; esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell’Italia democratica deve soddisfare, è quella che: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;
b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;
c) che perciò affermi l’esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato.
Sulla base di questo ordine del giorno è stato elaborato l’art. 2 della Costituzione, la cui formula: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” significa che la persona umana, nella sua concreta individualità sociale, è un valore storico-naturale, un valore originario, che l’ordinamento deve riconoscere e rispettare in ogni circostanza. Per questo i suoi diritti fondamentali sono “inviolabili”, non possono essere cancellati o manomessi dall’ordinamento, neppure con il procedimento di revisione costituzionale, né possono essere sacrificati sull’altare della ragione di Stato, o di interessi collettivi. Infatti, con la sentenza n. 1146/1988, la Corte Costituzionale ha ribadito che: “la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quali la forma repubblicana [art. 139], quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione..”
Fra questi valori supremi, indubbiamente, rientra la concezione dell’eguaglianza, che rappresenta uno sviluppo naturale del principio personalista. Se ogni uomo è un valore, è chiaro che questo valore non può essere discriminato e non possono esistere gerarchie fra le persone nel godimento dei diritti. Per questo, recita l’art. 3 della Costituzione: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
L’eguaglianza nei diritti e nei doveri, con la conseguente l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, è una delle fondamenta dell’intero edificio costituzionale e costituisce un postulato essenziale per vagliare le legittimità delle leggi e l’operato dei Governi.
Tuttavia il principio dell’eguaglianza formale (che è qualcosa di profondamente differente dalle pari opportunità) non costituisce un ostacolo per apprezzare il valore delle differenze e per promuovere processi di emancipazione sociale.
E’ fondamentale, a questo riguardo, il secondo comma dell’art. 3 che impone alla Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
In tema di eguaglianza, la Costituzione italiana è andata oltre la concezione liberale dell’eguaglianza formale dei soggetti che partecipano al contratto sociale. Assieme alla concezione “statica” (e formale) dell’eguaglianza, è stata introdotta una concezione “dinamica” che nasce da una polemica rappresentazione della realtà economico-sociale in atto. La Costituzione quindi non si limita ad affermare dei principi fondamentali ma pone anche un progetto per sviluppare e realizzare quei principi nella concretezza della realtà economico-sociale. Indica un percorso verso modello di democrazia inclusivo ed emancipatorio, con la consapevolezza di porre una sfida perenne all’economia, alla politica ed alle istituzioni. Insomma lancia una sfida alla responsabilità della politica, che è sempre attuale. La grande novità di questa sfida fu colta da Piero Calamdrei che, intervenendo in Assemblea, durante la discussione finale, rilevò: “questo progetto di Costituzione non è l’epilogo di una rivoluzione già fatta, ma il preludio, l’introduzione, l’annunzio di una rivoluzione nel senso giuridico e legalitario ancora da fare.”
Il principio personalista circola in tutta la Costituzione ed orienta istituti e situazioni giuridiche diverse.
Per questo la guerra è stata ripudiata (art. 11), perché si tratta di una attività che non può compiersi se non attraverso la distruzione di persone umane, cioè di valori storico-naturali di cui l’ordinamento non può disporre.
Per questo la pena di morte non è ammessa e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27) e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Il principio personalista pone delle limitazioni “ontologiche” all’esercizio del potere politico e di ogni altro potere e costituisce un temperamento dello stesso principio democratico.
4.2. Il principio di laicità.
L’articolazione forse più importante del principio personalista è il principio della laicità. Come abbiamo visto esistono nella Costituzione dei valori supremi, ma il metro per giudicare questi valori supremi è la persona umana; il che significa che non ci possono essere esigenze, anche fondate su valori, su interessi, su calcoli di utilità che possano consentire di rompere questo valore fondante che sono i diritti inviolabili della persona.
In ciò consiste il fondamento della laicità: può sembrare strano che sia stato un cattolico a proporlo, ma forse proprio perché era cattolico Dossetti comprendeva bene i problemi che nascono dall’integralismo religioso. Da questa concezione dell’uomo come fondamento del diritto nasce la laicità. Il fondamento della laicità è basato sul principio personalista. Non tanto sugli articoli 7 e 8 della Costituzione che regolano i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica ed assicurano la libertà di religione. Anche in altri ordinamenti è assicurata la libertà o la coesistenza fra diverse religioni, con la conseguente neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso. Ma questo non assicura la laicità dell’ordinamento. Basti pensare agli Stati Uniti d’America, dove ogni azione dei pubblici poteri, persino l’invasione dell’Irak, viene compiuta in nome di Dio, e dove il Presidente Bush, il 14 settembre 2001, nella “giornata nazionale di preghiera e commemorazione per le vittime degli atti terroristici” ha attribuito all’America il compito di “liberare il mondo dal male”.
La laicità nasce dal riconoscimento che il valore uomo non è bilanciabile con altri valori, perché è un valore fondante. A differenza di altri ordinamenti, la Costituzione non ci consente di fare un bilanciamento fra l’esigenza di sicurezza di una collettività, organizzata in comunità politica, e il diritto alla vita di ciascun cittadino. Ciò perché il diritto alla vita ed alla dignità essenziale della persona è assolutamente inviolabile e non può essere superato dall’azione dei pubblici poteri. La persona rappresenta un’alterità, un valore insormontabile, che non può essere annientato. I suoi diritti possono essere compressi, in certe situazioni , nei limiti della legge, ma il suo valore non può essere annientato. Nel tempo di Guantanamo, in cui si discute in occidente di sospendere l’habeas corpus e di rilegalizzare la tortura, in nome delle esigenze della sicurezza, la Costituzione sfida il fondamentalismo della ragione politica e pone un argine invalicabile all’arbitrio del potere e dei potenti .
Nel tempo recente si è sviluppata in Italia una forte la polemica sulle coppie di fatto e sulla loro regolamentazione legale. Diverse concezioni si sono affrontate e questa sfida è stata incarnata da migliaia di persone che hanno partecipato ad opposte manifestazioni di piazza. Orbene, nel nostro ordinamento la famiglia è ricompresa nel principio personalista, di cui costituisce un’articolazione. Nell’art. 2 c’è il riconoscimento dei diritti inviolabili, ma c’è anche la concezione del valore delle comunità intermedie, per cui l’individuo non è isolato, solo di fronte allo stato, schiacciato; si riconosce che ci sono comunità intermedie il cui perimetro di autonomia è inviolabile e deve essere mantenuto in ogni condizione. Quali sono le comunità intermedie? Sono tutte quelle comunità nelle quali si sviluppa la personalità dell’uomo, perché nessuno può sviluppare la propria umanità da solo. Ognuno per crescere ha bisogno di un ambiente famigliare nel quale ritrovarsi ed essere riconosciuto ed amato, ha bisogno della scuola, ha bisogno di un ambiente di amicizie da frequentare, ha bisogno di un’associazione professionale nella quale realizzare e confrontare il proprio lavoro, ha bisogno di un sindacato, ha bisogno di una comunità religiosa, se ha una vocazione religiosa. Quindi la persona, l’individuo non viene concepito come isolato, come un granello di fronte all’immensità della macchina dei poteri politici ed economici, viene considerato inserito in una serie di comunità intermedie. Fra l’individuo e lo stato c’è una serie di comunità intermedie che hanno una loro autonomia e che devono ricevere riconoscimento e protezione. Una di queste comunità intermedie è la famiglia, di cui parlano gli artt. 29, 30 e 31. Quando la Costituzione parla della famiglia, di diritti della famiglia, quando riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, quando parla di matrimonio ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, bene: questa è una specificazione di una comunità intermedia. La famiglia è la comunità intermedia prediletta dalla Costituzione. Ma ci sono altre comunità intermedie che devono essere ugualmente protette. La coppia di fatto, sia essa omosessuale o etero sessuale, è una comunità intermedia, perché non si può negare che un luogo dove si sviluppano rapporti di solidarietà, di famigliarità, di affetto ecc. contribuisca ad arricchire l’individuo e favorisca lo sviluppo della sua personalità. La tutela della coppia di fatto nasce perciò dall’art. 2 della Costituzione e deriva dalla concezione che i diritti dell’uomo si sviluppano anche attraverso le comunità intermedie: quindi bisogna proteggere i diritti dell’uomo come individuo singolo e come individuo inserito nelle comunità intermedie. Un anno fa era particolarmente accesa in Italia la polemica sui “dico”, il disegno di legge di iniziativa governativa che riconosceva taluni diritti a questo tipo di coppie. Questa materia si deve confrontare con impostazioni culturali o filosofiche particolarmente sensibili. Si potrebbe citare, per esempio, un documento della Congregazione della dottrina delle fede del 2003, firmato dall’allora Cardinale Joseph Ratzinger, che si esprime così: “La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone omosessuali non può portare in nessun modo all’approvazione del comportamento omosessuale oppure al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Il bene comune esige che le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l’unione matrimoniale come base della famiglia, cellula primaria della società. Riconoscere legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle al matrimonio significherebbe non soltanto approvare un comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo modello nella società attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune dell’umanità. La Chiesa non può non difendere tali valori per il bene degli uomini e di tutta la società”. In questo documento è esposta una concezione che nasce da un magistero che condanna le relazioni umane di tipo omosessuale, che, in altri contesti religiosi o politici viene ribadita o riproposta con molta maggiore virulenza.
In altri contesti politici esistono legislazioni che puniscono le relazioni omosessuali come un fatto criminale e prevedono – addirittura – la pena di morte, che viene praticata, senza alcun pudore in Iran, dove solo qualche hanno fa due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati impiccati per il reato di “sodomia” .
La Costituzione italiana, che proprio per questo viene accusata ogni giorno di relativismo culturale, non prende posizione sulle grandi questioni etiche, culturali e filosofiche che agitano il corpo sociale, ivi comprese le questioni oggetto del magistero della Chiesa Cattolica, lasciando che esse siano sviluppate nello spazio della libertà e della maturazione attraverso il dibattito ed il confronto culturale. A questo riguardo i Costituenti hanno fatto una scelta molto netta e l’hanno fatta con consapevolezza di quello che facevano. Essi hanno scelto un valore, il valore della persona umana; tutti gli altri valori possono esistere, possono essere agiti nei modi consentiti nella società, nello stato, nelle istituzioni ecc., ma non possono mai sopravanzare i diritti della persona, i diritti dell’individuo come singolo e come soggetto inserito nelle comunità. Noi possiamo avere tutte le concezioni religiose o filosofiche che vogliamo, anche concezioni nobilissime, ma l’ordinamento ci dice che le dobbiamo, le possiamo declinare soltanto nella misura in cui rispettano i diritti inviolabili di ciascun uomo e di ciascuna donna, poiché nessuno persona non può essere sormontata o strumentalizzata da un’ideologia, o da una fede religiosa. In altre parole, i diritti delle persone non possono essere sacrificati a un principio. Quand’anche si trattasse di un principio di grande valore culturale, di grande valore filosofico, di grande spessore etico, noi non possiamo, in nome di questo principio, distruggere o coartare quel valore storico naturale che è la persona umana: la persona è il valore fondamentale, rispetto al quale tutto il resto deve girare intorno come i pianeti girano intorno al sole.
Questa concezione della laicità ci dà un criterio per affrontare le difficoltà che incontriamo oggi nella politica, nella cultura e nel costume, in particolare il problema della convivenza nel nostro paese fra religioni, culture e costumi profondamente differenti. La Costituzione ci offre il criterio di convivenza fra diversi in una società multiculturale, ed è un criterio fondamentale. Questo criterio ci dice che prima di tutto vengono i diritti della persona, che non si può fare nessun bilanciamento fra i diritti inviolabili della persona e le esigenze delle culture, delle religioni, dell’etica. Tra l’altro, noi abbiamo visto che non solo la religione, ma anche la politica a volte sposa l’integralismo e pretende di sorpassare, cancellare i diritti della persona in nome di una concezione etica. Un primo ministro inglese, solo qualche anno fa, ha tessuto le lodi della guerra che lui ha condotto contro la Jugoslavia, parlando di una guerra “umanitaria” , giustificata da un superiore imperativo etico.. Ebbene, tutto questo è sconfessato in maniera radicale dai principi fondamentali della nostra Costituzione, poiché in nome dell’etica, della religione o di una filosofia politica, non si possono uccidere le persone, non si possono violare i diritti umani inviolabili. Ci possono anche essere grandi ragioni morali, culturali, filosofiche, religiose ecc., ma tutte queste ragioni hanno un limite alla loro effettività, non possono essere onnipotenti, devono scontare una imperfezione. Questo limite siamo noi, sono le singole persone. Anche nella vicenda, per certi versi incomprensibile dello scontro sulle coppie di fatto trova nella Costituzione un suo criterio di orientamento. La legislazione sui “dico” può essere opportuna o può essere inopportuna, può piacere o non può piacere, ma non v’è dubbio che si muove nel solco dell’art. 2 della Costituzione. Quindi l’art. 2 della Costituzione è una norma che non guarda al passato, che parla di noi, parla del nostro futuro e ci dà gli strumenti, ci dà il criterio che ci consente di fondare la convivenza pacifica fra le diverse culture, fra le differenti popolazioni presenti nel nostro paese per effetto dell’immigrazione, che ci consente di garantire i diritti delle minoranze, anche di quelle minoranze che sono particolarmente invise alle religioni quali sono gli omosessuali e di ogni altra minoranza, che ci consente di difendere i diritti dell’uomo e della donna anche di fronte alle società e alle culture di appartenenza che quei diritti disconoscono. L’art. 2 parla a tutti noi, parla ai giovani, parla al nostro futuro, ci consente di giudicare la politica, ci consente di guardare gli errori e gli orrori che vengono commessi da forze politiche contingenti che perseguono disegni di onnipotenza, ci consente di smascherare la falsità che c’è quando la politica invoca l’etica per venir meno ai suoi doveri o al rispetto delle regole istituzionali.
4.3. Il principio lavorista.
Strettamente collegato al valore della persona è il riconoscimento della dignità del lavoro, cioè di tutte quelle attività che concorrano al “progresso materiale o spirituale della società”. Il lavoro, addirittura, è posto a fondamento della Repubblica (art. 1). Non si tratta di una espressione lieve o banale. Basti pensare quanto essa appare polemica, oggi, rispetto ad un modello economico-sociale, orientato da una ideologia liberista vissuta come una fede religiosa, in cui tutti gli indici di riferimento sono fondati sul mercato. Né si tratta di una scelta di classe a favore dei lavoratori dipendenti, quale avrebbe potuto essere adombrata nell’espressione “Repubblica democratica di lavoratori” proposta dai partiti di sinistra nell’Assemblea costituente. In realtà la dignità del lavoro è strettamente collegata ai diritti della persona. Di qui l’affermazione del diritto-dovere al lavoro, riconosciuto a tutti i cittadini, e del dovere della Repubblica di renderne effettivo l’esercizio (art. 4). Di qui il principio, contenuto nell’art. 35, secondo cui “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme.” Questo riconoscimento della centralità del lavoro si fonda sulla consapevolezza dell’importanza che l’assetto ed i rapporti economici hanno ai fini della realizzazione di una società di uomini liberi ed uguali. Per questo la Costituzione “consacra solennemente il diritto al lavoro come il primo diritto sociale, volto ad assicurare a tutti, non solo i mezzi di sussistenza, senza i quali anche il godimento delle libertà civili diviene illusorio, ma anche la possibilità di inserirsi nella società, esplicando le proprie capacità e partecipando pienamente “all’organizzazione… economica” del Paese” (Onida). Su questa base, sulla roccia del valore sociale del lavoro, è stato edificato l’edificio dei “Rapporti economici” regolato dal titolo III della Parte II (art. da 35 a 47). Lo sviluppo di questa visione dei diritti dell’uomo, incarnati, e quindi incastonati nel fenomeno economico-sociale, ha portato alla scrittura della “costituzione economica”, che regola i rapporti economici, i diritti degli uomini e delle donne lavoratrici, i limiti e la funzione del diritto di proprietà e pone i capisaldi dell’intervento dello Stato nell’economia. Si tratta di uno dei capitoli più innovativi ed originali della Costituzione italiana, nel quale è sviluppata una concezione del fenomeno economico che equilibra la logica del mercato e della proprietà con le funzioni sociali, garantite e promosse dall’intervento pubblico. All’epoca questa concezione poteva anche apparire come un compromesso fra la concezione comunista che tradizionalmente puntava al controllo totale della vita economica attraverso la statalizzazione dei mezzi di produzione e la concezione liberale, fondata sulla libertà e sacralità della proprietà e l’assenza di intervento pubblico. Adesso, dopo che l’ideologia comunista ha fatto naufragio, travolta dagli eventi della storia, e che l’ideologia liberale, celebrando il suo trionfo, ha mostrato i limiti invalicabili di una politica che pretende di trasferire tutta la sovranità al mercato, la concezione equilibrata del fenomeno economico prefigurata dai costituenti ritorna di straordinaria attualità.
In un epoca in cui tutti pretendono di inserire riferimenti a radici cristiane nella Costituzione Europea, pochi si rendono conto che nella concezione del lavoro la Costituzione italiana, esprime una profonda radice cristiana, invisibile a tutti quegli atei devoti che ogni giorno si fanno paladini della difesa della civiltà cristiana occidentale. Ha scritto Raniero La Valle in un volume di imminente pubblicazione: “Fu un emendamento proposto dai democristiani Fanfani, Moro e Tosato che suggerì l’essenziale definizione, approvata poi dall’Assemblea: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” E’ una formula assolutamente laica, ma alla luce del Dio che nell’uomo Gesù assume la forma e l’opera del servo, essa sembra riflettere un’intenzione divina. L’aver posto a fondamento di una comunità politica, di un ordinamento, di un progetto storico, il lavoro, l’ex opera del servo, è stato il gesto più “cristiano” di tutta la Costituzione, e cristiano proprio nel senso più profondo della fede cristologica.” E quindi aggiunge: “E’ inutile dire che se davvero questo fondamento fosse onorato, se fosse adottato come criterio della costruzione politica e su di esso si scompaginasse l’intero organismo economico e sociale, il paese prenderebbe una strada del tutto diversa.”
4.4. Il principio internazionalista o supernazionale.
Il principio internazionalista o supernazionale, fondato sugli articoli 10 e 11 della Costituzione rappresenta una delle innovazioni principali ed uno dei punti di massima discontinuità rispetto al precedente ordinamento dello Stato. Si tratta di norme scritte sotto dettatura della Storia che riprendono il lascito più profondo della resistenza. Non si trattava soltanto di debellare il fascismo ed il nazismo storico, si trattava di rovesciare quella storia vecchia che aveva partorito i disastri delle due guerre mondiali e dei fascismi. Di annunziare una nuova storia in cui l’umanità fosse liberata, per sempre, dalla minaccia delle guerre, delle violenze, delle discriminazioni, del disprezzo dei diritti universali dell’uomo e dei popoli. Di quest’annunzio è stato fatto tesoro nei principi posti a base della Carta delle Nazioni Unite, che sono espressi in modo plastico nel preambolo:
“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi
– a salvare le future generazioni dal flagello della guerra che, per ben due volte, nel corso di questa generazione ha causato sofferenze indicibili all’umanità;
– a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole…”
Quest’annunzio è stato fatto proprio dai Costituenti che, con votazione quasi unanime, hanno decretato la cancellazione dello “jus ad bellum” dalle prerogative della sovranità, espellendo la guerra, non dalla Storia (non avrebbero potuto), ma almeno dall’ordinamento giuridico, vale a dire dagli strumenti a disposizione dei Governanti nell’esercizio dei poteri costituzionali.
Qui la Costituzione opera una innovazione decisiva rispetto allo Statuto albertino, invadendo il campo della politica estera, che le Costituzioni dell’800 avevano sempre considerato dominio riservato del sovrano. E lo fa gettando sul piatto il peso di una sofferta esperienza storica che aveva visto il Sovrano arbitro assoluto della scelta fra la guerra e la pace, con i risultati disastrosi che tutti conosciamo.
A sessant’anni dalla sua proclamazione questo principio permane di grande attualità poiché noi ci troviamo, nel tempo presente, di fronte a una rinascita della politica di potenza ed il nostro paese, per ragioni geopolitiche è inserito in un sistema fortemente integrato nella politica di potenza che viene portata avanti dalla nazione leader dell’Occidente, che da alcuni anni privilegia lo strumento della guerra nelle relazioni internazionali. La politica di potenza ha bisogno dello strumento della guerra, altrimenti non è credibile. I Costituenti hanno rinnegato questa politica in radice: hanno detto no, affermando che le relazioni internazionali non devono essere governate dalla forza, ma dal diritto e debbono tendere alla costruzione della pace e della giustizia fra le nazioni. Questi due obiettivi (pace e giustizia fra le nazioni) si possono raggiungere soltanto rinunciando a forme di predominio o di potenza, non si raggiungono mai con la guerra, fermo restando che comunque esistono problemi di ordine pubblico internazionale e quindi esiste anche la necessità che ci sia un minimo di strutture armate e di concorso dell’Italia, anche con mezzi militari alla gestione dell’ordine pubblico internazionale.
4.5. Il principio pluralista e l’organizzazione equilibrata dei pubblici poteri.
Il principio pluralista attiene alla grande consistenza che la Costituzione ha attribuito ai corpi intermedi fra la persona e lo Stato. Anch’esso trova origine nell’art. 2 della Costituzione che ha riconosciuto non solo i diritti dell’uomo come singolo, ma anche “nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità”. Ne viene fuori una trama di autonomie individuali e collettive che compone un mosaico di pluralismo e fonda una società civile, ricca, complessa ed articolata che si pone di fronte allo Stato ad alle istituzioni in un rapporto di reciproca fecondità. E’ nel contesto del pluralismo che occorre collocare il principio fondamentale che guida l’organizzazione dei poteri pubblici.
La Costituzione, che ha ripudiato la concezione monista del potere propria del regime fascista, è andata oltre la dottrina classica risalente al Montesquieu della separazione dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) ed ha adottato il principio della distribuzione e diffusione del potere fra una pluralità di soggetti distinti, che interagiscono in un sistema di pesi e contrappesi reciproci.
La distribuzione dei poteri è, per lo più, di tipo orizzontale. In essa rientra il sistema delle autonomie territoriali che sono articolate, nel titolo V della Parte II, fra Regioni, Province, Comuni, nel rispetto del principio fondamentale, posto dall’art. 5 della Costituzione, della inscindibile unità del popolo italiano e della sua espressione statuale, la Repubblica italiana. La separazione dei poteri è, per lo più, di tipo verticale. Essa riguarda il legislativo, l’esecutivo, il giudiziario e le istituzioni di garanzia ed i contrappesi reciproci. In questo contesto lo snodo fondamentale del pluralismo istituzionale è dato dal sistema che garantisce l’indipendenza della magistratura (e quindi del potere giudiziario) da ogni altro potere. La Costituzione dedica grande importanza al giudiziario e si adopera per garantire un sistema di controllo della legalità che assicuri – per quanto è possibile – ai cittadini un giudice sereno, imparziale e non condizionabile attraverso l’esercizio dei poteri politici e di governo, poiché, come recita l’art. 101, “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”. L’esercizio della giurisdizione attiene ai diritti inviolabili dell’uomo, sia perché rappresenta, in definitiva, l’unica garanzia per ottenere le restaurazione dei diritti violati, sia perché il doveroso esercizio del diritto di punire dello Stato, nei confronti delle violazioni della legge penale, incide sulle libertà dell’individuo, che l’ordinamento costituzionale protegge al massimo livello. Del resto l’espressione “diritti inviolabili” non vuol dire che tali diritti non possono essere violati, vuol dire che non devono essere violati. I diritti dell’uomo non sarebbero inviolabili se non fossero presidiati da robuste istituzioni di garanzia, la principale delle quali è costituita dal controllo di legalità effettuato da una magistratura indipendente da ogni altro potere. Il potere giudiziario non può essere raccordato agli altri poteri politici e/o di governo, come ripetutamente è stato tentato nell’ultimo quindicennio, perché altrimenti resterebbe travolta la principale articolazione del pluralismo istituzionale, principio supremo, che contrassegna la cifra della nostra democrazia.
Per quanto riguarda i rapporti fra potere legislativo e potere esecutivo, la divisione è più sfumata, in quanto si tratta di poteri che concorrono, con ruoli diversi, a determinare l’indirizzo politico. Il principio che regola i rapporti fra i due poteri è quello della supremazia del Parlamento, che si esercita attraverso l’istituto della fiducia (art. 94: “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere”), che può essere dal Parlamento liberamente revocata (mediante la mozione di sfiducia), senza che ciò comporti una decadenza dell’Assemblea o l’inevitabilità di elezioni anticipate. Vi sono poi i poteri di garanzia del Presidente della Repubblica, organo che non partecipa alle funzioni di indirizzo politico, ma è titolare di delicate competenze, in tema di formazione delle leggi e di scioglimento delle Camere, che tendono a garantire l’equilibrio costituzionale del sistema politico. Occorre poi considerare che nel disegno costituzionale è prevista una marcata autonomia della Pubblica Amministrazione, che deve essere organizzata, in modo efficiente ed imparziale, secondo il principio di legalità (art. 97). Infine, l’elemento più forte di garanzia nei confronti delle modalità di esercizio dei poteri istituzionali è rappresentato dalla Corte Costituzionale, organo indipendente, la cui funzione principale è quella di verificare la conformità alla Costituzione delle leggi ordinarie (ma anche delle leggi costituzionali che esorbitino dal potere di revisione costituzionale), quando sorgano delle controversie. L’esistenza stessa di questo organo ridimensiona il potere legislativo, il cui esercizio non costituisce un potere assoluto, totalmente libero nel fine, ma assoggettato, come tutti gli altri poteri, alla Costituzione, ed inserito in un quadro armonioso di pesi e contrappesi.
4.6. Il principio democratico.
Il principio democratico si fonda sul primo e secondo comma dell’art. 1 (L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nella forme e nei limiti della Costituzione) e sull’art. 49 (tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale). Il cuore del principio è la concezione che la sovranità appartiene al popolo e quindi la volontà popolare, espressa nella forme previste dall’ordinamento, costituisce la fonte del potere politico. Questo significa che i poteri di indirizzo politico appartengono al popolo, che li esercita attraverso le istituzioni della democrazia rappresentativa (ovvero direttamente entro i limiti definiti dall’istituto del Referendum). Tuttavia il principio democratico non significa che la sovranità popolare sia onnipotente o che lo siano gli organi (di indirizzo politico) elettivi. Opportunamente il secondo comma dell’art. 1 precisa che la sovranità (di cui il popolo è titolare) si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L’esercizio della sovranità, pertanto, non è un potere costituente, assoluto od onnipotente (come talora viene invocato da alcune forze politiche), bensì un potere istituito, che si deve esercitare all’interno dell’architettura costituzionale che prevede i due caposaldi dell’inviolabilità dei diritti dell’uomo e del pluralismo istituzionale. Il principio democratico postula la democrazia rappresentativa, intesa come costante potestà del popolo sovrano di indirizzare e controllare l’esercizio del potere mediante il sistema della rappresentanza. La democrazia rappresentativa è temperata dall’esercizio dell’unica forma di democrazia diretta ammessa nel nostro ordinamento, il referendum previsto dall’art. 75. La sovranità si esercita, pertanto, attraverso gli organi rappresentativi della volontà popolare, però il raccordo fra la volontà popolare e le istituzioni non avviene soltanto attraverso lo strumento (formale ed insostituibile) del voto. La democrazia non si esaurisce in un unico atto, compiuto ogni cinque anni, nel chiuso dell’urna, ma deve essere praticata ogni giorno. Nel disegno dei costituenti, tutti i cittadini sono chiamati – ogni giorno – a concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, associandosi in partiti (art. 49).
La funzione dei partiti (intesi astrattamente come libere associazioni di cittadini per fini politici) non si esaurisce nel predisporre il canale di accesso dei rappresentanti nelle istituzioni rappresentative, ma è una funzione duratura e costante. Il modello di democrazia, concepito dai costituenti è un modello “partecipatorio” ed inclusivo. I cittadini, si associano per organizzare i loro bisogni e le loro domande politiche, renderle evidenti, coniugarle con gli altri attori sociali e proporle al sistema politico, nel quadro di un dibattito politico permanente, nel quale le istituzioni rappresentative sono immerse. Il partito di massa è concepito dalla costituzione come espressione diretta ed organizzata di esigenze della società, dunque di mediazione reale fra la società e le istituzioni, come la fornace che alimenta la democrazia politica e porta lo Stato nella società e la società nello Stato. Nel principio democratico, come delineato nel disegno del costituente, non vi sono le chiavi dell’assolutezza del potere che origina dal popolo, né quelle della dittatura della maggioranza. La chiave di volta è rappresentata dalla auto-organizzazione sociale di una società ricca, complessa ed articolata, in cui tutti sono chiamati a determinare la politica nazionale, attraverso il metodo e la pratica della democrazia che da valore e mette a frutto compiutamente le istituzioni rappresentative.
- Conclusioni
Oggi, al tempo dell’antipolitica e del vaffa day, tutti noi ci rendiamo conto che il principio democratico sta facendo naufragio, che i partiti non sono più canali di partecipazione popolare, che i rappresentanti eletti in Parlamento non rappresentano più il popolo ma i vari capi politici che li hanno designati, senza che il corpo elettorale potesse mettervi becco. Ma la colpa non è della Costituzione. Al contrario, il male sta nell’abbandono dei sentieri segnati dalla Costituzione e nel pervertimento del principio democratico realizzato attraverso un lungo periodo di occupazione abusiva del potere da parte dei partiti politici trasformatisi elités autoreferenziali. Occorre riaprire il circuito democratico della rappresentanza, attivare nuovi e più fecondi canali di partecipazione popolare, riavvicinare la Repubblica e le istituzioni ai cittadini, restituire lo scettro al popolo sovrano.
In altre parole se vogliamo trovare una strada per uscire fuori dai disagi del presente è nella Costituzione che troveremo le risposte alle nostre domande, è alla Costituzione che dobbiamo guardare ed informare di nuovo la vita delle istituzioni ai beni pubblici che il costituente ci ha tramandato perché noi li tramandassimo alle generazioni future.
Per concludere, ritornando a Calamandrei, se la Costituzione è stata scritta grazie alla testimonianza dei caduti della resistenza: “A noi è rimasto un compito cento volte più agevole: quello di tradurre in leggi chiare, stabili ed oneste il loro sogno di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore. Assai poco, in verità, chiedono a noi i nostri morti, non dobbiamo tradirli”
Rovigo, 20 ottobre 2007.