La c.d. legge sul processo breve, orwellianamente denominata: ” misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo” si è attirata critiche vivaci per la scelta discriminatoria di riservare il privilegio dell’estinzione del processo (e della punibilità) ad una ristretta categoria di privilegiati. In sostanza, nel suo impianto originario la legge rendeva sostanzialmente non punibili i reati tipici dei colletti bianchi (corruzione, concussione, truffa, peculato, etc), che, godendo di una difesa agguerrita, potevano facilmente portare il processo a loro carico sul binario morto dell’estinzione.
Questa discriminazione decisamente risultava intollerabile. Pertanto, sensibile al grido di dolore che si leva dal paese, la maggioranza è intervenuta con un emendamento che restaura il valore dell’eguaglianza. Così la promessa di estinzione del processo (e dell’azione penale) è stata, con gli opportuni adattamenti, estesa a tutti. Non saranno soltanto i truffatori ed i corruttori ad avvalersene, ma anche i mafiosi, gli stragisti, gli assassini ed i dinamitardi. Sono state introdotte tre fasce di durata massima del processo.
La prima fascia, per i reati con pena massima inferiore a 10 anni: il processo si estingue se siano decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunziata sentenza di primo grado. La seconda fascia riguarda i reati un pochino più gravi, compreso lo stupro di gruppo e l’omicidio: il processo si estingue se siano decorsi più di quattro anni senza che sia stata pronunziata sentenza di primo grado. La terza fascia riguarda i delitti di mafia e di terrorismo: il processo si estingue se siano decorsi più di 5 anni senza che sia stata pronunziata sentenza di primo grado. Se il processo è particolarmente complesso o vi è un elevato numero di imputati, il termine di estinzione del processo può essere prorogato di un terzo. Sei anni ed otto mesi possono sembrare più che sufficienti anche per celebrare un maxi-processo alla mafia.
Però c’è un piccolo dettaglio che non è stato considerato. Se l’omicidio aggravato è un reato che non si prescrive mai, che il processo sia un po’ più tirato nel tempo o un po’ più veloce è questione che ha scarsa incidenza per la condizione dell’imputato che venga riconosciuto colpevole. Se, invece, l’omicidio aggravato si prescrive, attraverso il processo in cinque o sei anni, allora diventerà giocoforza approfittare di tutte le trappole che la procedura penale offre per dilatare i tempi del processo e non sarà difficile per gli uomini d’onore ottenere lo sforamento dei tempi e quindi l’amnistia. Basta un esempio. Uno dei principi cardine del processo penale è quello dell’immutabilità del giudice. La deliberazione della sentenza deve essere effettuata dallo stesso giudice – persona fisica – che ha partecipato al dibattimento. Se questa persona fisica viene meno, bisogna ricominciare tutto d’accapo.
Oggi, se la mafia facesse capitare, verso la fine del dibattimento, un “incidente” ad un giudice, non ne trarrebbe gran vantaggio dallo slittamento del processo perché i reati più gravi sono imprescrittibili. Domani, dallo stato di salute del giudice – persona fisica – potrebbe dipendere se alcune decine o centinaia di persone devono essere condannate per gravi delitti o ritornare libere come uccelli di bosco. E’ facile prevedere un aumento del tasso di mortalità dei giudici. In questo modo si prenderebbero due piccioni con una fava. Si potrebbe mantenere fede agli impegni presi con l’onorata società e contemporaneamente ci si sbarazzerebbe di qualche giudice fastidioso.
Da oggi chi ha fatto le stragi di mafia, e chi le farà in futuro, gode di una nuova speranza. E’ veramente un miracolo, è il risultato più avvincente del partito dell’amore. Per la mafia.